Art. 63.

          Natura giuridica e raccordo con la programmazione



   1.  L'ERSAF  e' un ente di gestione, di ricerca e sperimentazione,
di  promozione  e  di  supporto  tecnico e amministrativo nei settori
agricolo, agroalimentare e agroforestale in Lombardia.
   2.  L'ERSAF  ha  personalita'  giuridica di diritto pubblico ed e'
dotato   di   autonomia  statutaria,  amministrativa,  organizzativa,
tecnica,  finanziaria  e  contabile  nei  limiti  di  cui al presente
titolo.
   3.  L'ERSAF, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi della
programmazione regionale, svolge attivita' tecnica e amministrativa a
favore  dei  settori  agricolo,  agroalimentare e agroforestale e del
territorio rurale, nonche' a favore di altri enti pubblici.
   4.  La  Giunta  regionale,  per assicurare la coerenza dell'azione
dell'ente  con gli indirizzi definiti dal documento di programmazione
economico-finanziaria  regionale,  entro  quindici  giorni  dalla sua
approvazione,  impartisce  le  direttive cui l'ERSAF deve uniformarsi
nella predisposizione degli atti di programmazione.
   5.  Sono atti di programmazione dell'ERSAF il piano triennale e il
programma  annuale  da redigersi in conformita' agli indirizzi e alle
direttive regionali.
   6.   Il  piano  triennale  dell'ERSAF,  aggiornabile  annualmente,
fornisce  un quadro previsionale delle tipologie di interventi, delle
risorse  necessarie,  dei tempi di attuazione e dei risultati attesi.
Il  piano  deve  essere presentato, entro i tre mesi antecedenti alla
scadenza del piano precedente, alla Giunta regionale che lo trasmette
al Consiglio regionale per l'approvazione.
   7.  Il  programma  annuale  dell'ERSAF indica, in modo aggregato a
livello   regionale   e   disaggregato   a   livello   provinciale  e
territoriale,   gli   obiettivi  specifici,  i  progetti,  il  quadro
finanziario,  nonche'  il  sistema  di  verifica  dei  risultati.  Il
programma  e'  presentato  alla  Giunta  regionale per l'approvazione
entro  il termine stabilito per la presentazione del bilancio annuale
di  previsione  dall'art. 78, comma 1, della legge regionale 31 marzo
1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio
e sulla contabilita' della Regione).