Art. 65.
Statuto, organizzazione e contabilita'
1. L'ERSAF ha uno statuto che disciplina le competenze degli
organi e le loro modalita' di funzionamento, compresi l'adozione
degli atti urgenti e i casi di decadenza dei membri del consiglio di
amministrazione per mancata partecipazione alle sedute, individua la
sede e detta le disposizioni generali relative all'organizzazione e
alla contabilita' dell'ente. Lo statuto e' deliberato dal consiglio
di amministrazione e approvato dalla Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla sua
ricezione.
2. Sono organi dell'ERSAF:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori.
3. Il consiglio di amministrazione e' nominato dalla Giunta
regionale; e' composto da sette membri, di cui uno in rappresentanza
della minoranza, compreso il presidente, e dura in carica cinque
anni. Uno dei membri e' nominato su proposta dell'Unione delle
province lombarde.
4. Per le cause di incompatibilita', di revoca e di decadenza
dalla carica di consigliere si applicano le disposizioni della
vigente normativa regionale.
5. Il presidente e' nominato dalla Giunta regionale tra i membri
del consiglio di amministrazione dell'ERSAF contestualmente alla
nomina del consiglio di amministrazione; e' il rappresentante legale
dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
6. L'indennita' di carica del presidente e dei consiglieri di
amministrazione e' determinata dalla Giunta regionale.
7. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e
due supplenti, compreso il presidente, iscritti al registro dei
revisori contabili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei
documenti contabili).
8. Il collegio dei revisori e' nominato dal Consiglio regionale,
che ne indica anche il presidente, e dura in carica tre anni.
L'incarico e' revocabile dal Consiglio regionale e puo' essere
rinnovato una sola volta; in caso di sostituzione il componente
subentrato cessa dalla carica con la scadenza del collegio.
9. Il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori
e' determinato dalla Giunta regionale.
10. In caso di gravi violazioni di legge, di grave inosservanza
degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali, ovvero di
prolungata inattivita' o riscontrata inefficienza dell'ente la Giunta
regionale puo' procedere, previa diffida, allo scioglimento del
consiglio di amministrazione. Nel caso di dimissioni contestuali
della maggioranza dei membri, il consiglio di amministrazione e'
sciolto; lo scioglimento e' dichiarato con decreto del presidente
della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di
un commissario per la temporanea gestione dell'ente, fino alla
ricostituzione degli organi ordinari che deve avvenire entro sessanta
giorni.
11. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso
e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di
amministrazione e sottoposti al Consiglio regionale secondo quanto
previsto dall'art. 48, comma 2, dello statuto.
12. Il piano triennale e' deliberato dal consiglio di
amministrazione e approvato dal Consiglio regionale. Il regolamento
organizzativo, il regolamento di contabilita', il programma annuale e
il tariffario sono deliberati dal consiglio di amministrazione e
sottoposti all'approvazione della Giunta regionale; i predetti atti
si intendono approvati decorsi quarantacinque giorni dalla loro
ricezione senza che la Giunta regionale abbia formulato osservazioni,
La relazione annuale sull'attivita' svolta nell'anno precedente e'
trasmessa per la presa d'atto alla Giunta regionale e alla competente
commissione consiliare.
13. Al personale e all'attivita' gestionale dell'ERSAF e' preposto
un direttore nominato dal consiglio di amministrazione entro trenta
giorni dal suo insediamento. Il direttore deve essere in possesso di
diploma di laurea e deve avere maturato competenze ed esperienza
professionale adeguate alle funzioni da svolgere.
14. Il direttore risponde della corretta ed efficace esecuzione
degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, partecipa
con funzioni di segretario alle sedute del consiglio di
amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli
dallo statuto e dai regolamenti.
15. Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato da contratto
di diritto privato, rinnovabile, ed e' a tempo pieno. Il contenuto
del contratto e' definito dal consiglio di amministrazione che
determina anche il trattamento economico, in misura non superiore a
quella massima stabilita dalla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20
(Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del
personale) per i direttori generali della Giunta regionale.
16. L'incarico di direttore e' incompatibile con la carica di
parlamentare nazionale o europeo, consigliere o assessore regionale,
provinciale o comunale in comuni al di sopra di 15 mila abitanti con
cariche politiche e sindacali in organismi esecutivi e con cariche
derivanti da designazioni di carattere politico, nonche' con ogni
attivita' di lavoro autonomo o dipendente; qualora il direttore sia
dipendente pubblico, l'incarico e' subordinato al collocamento nella
posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza,
in quella prevista dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Non costituiscono cause
di incompatibilita' gli incarichi e le funzioni conferite da norme di
legge, di statuto o di regolamento in connessione con l'incarico di
direttore.
17. La struttura organizzativa dell'ERSAF, in conformita' alle
disposizioni dello statuto, e' stabilita nel regolamento
organizzativo che articola la struttura in due dipartimenti:
a) dipartimento dei servizi all'agricoltura;
b) dipartimento dei servizi al territorio rurale e alle foreste.
18. Il regolamento organizzativo di cui al comma 17 definisce la
dotazione organica e le modalita' di reclutamento del personale,
l'organizzazione dei centri operativi sul territorio, le procedure
operative interne e quelle relative a rapporti con soggetti esterni;
il regolamento individua inoltre le eventuali forme di collaborazione
con enti locali e altri soggetti pubblici e privati. Nella
predisposizione della proposta di regolamento il direttore si attiene
agli indirizzi e alle direttive regionali in materia agricola e
forestale.
19. Per lo svolgimento delle attivita' riguardanti compiti
istituzionali, nonche' per l'esecuzione di attivita' strumentali o
accessorie l'ERSAF puo' costituire o partecipare a societa' o
fondazioni aventi come scopo la realizzazione e la gestione di
programmi, iniziative o attivita' per lo sviluppo dei settori
agricolo, agroalimentare e forestale, anche con la partecipazione di
altri soggetti pubblici o privati, singoli o associati. Le
deliberazioni concernenti la costituzione di societa' o fondazioni,
l'acquisizione di partecipazioni societarie o la partecipazione a
fondazioni sono assunte dal consiglio di amministrazione, previa
autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere della
competente commissione consiliare.
20. Ai dirigenti e agli altri dipendenti inquadrati nella
struttura organizzativa dell'ERSAF si applica il trattamento
giuridico ed economico previsto per il personale regionale.
21. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori
concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali,
idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche,
l'ERSAF puo' assumere operai e impiegati agricoli e forestali con
contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o
accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.
22. La Regione e l'ERSAF possono, attraverso apposite convenzioni,
instaurare forme di reciproco avvalimento del personale secondo le
norme vigenti in materia.
23. Le modalita' di redazione e i termini di presentazione del
bilancio di previsione, delle variazioni allo stesso, di redazione
del conto consuntivo nonche' le modalita' di gestione delle entrate e
delle uscite e le modalita' di implementazione di un sistema di
controllo di gestione sono stabilite dal regolamento di contabilita',
in conformita' alla legge regionale n. 34/1978.
24. Le entrate dell'ERSAF sono costituite da:
a) contributi straordinari finalizzati alla realizzazione dei
piani triennali e dei programmi annuali di attivita';
b) donazioni, lasciti, obbligazioni e contribuzioni a qualsiasi
titolo disposte da soggetti pubblici o privati;
c) proventi dei servizi e delle attivita' di cui all'art. 64,
comma 5;
d) eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari,
statali e regionali per interventi specifici in relazione alle
attivita' di cui all'art. 64;
e) contributo annuale di gestione a carico della Regione;
f) ogni altra entrata.