Art. 65. Statuto, organizzazione e contabilita' 1. L'ERSAF ha uno statuto che disciplina le competenze degli organi e le loro modalita' di funzionamento, compresi l'adozione degli atti urgenti e i casi di decadenza dei membri del consiglio di amministrazione per mancata partecipazione alle sedute, individua la sede e detta le disposizioni generali relative all'organizzazione e alla contabilita' dell'ente. Lo statuto e' deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla sua ricezione. 2. Sono organi dell'ERSAF: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente; c) il collegio dei revisori. 3. Il consiglio di amministrazione e' nominato dalla Giunta regionale; e' composto da sette membri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, compreso il presidente, e dura in carica cinque anni. Uno dei membri e' nominato su proposta dell'Unione delle province lombarde. 4. Per le cause di incompatibilita', di revoca e di decadenza dalla carica di consigliere si applicano le disposizioni della vigente normativa regionale. 5. Il presidente e' nominato dalla Giunta regionale tra i membri del consiglio di amministrazione dell'ERSAF contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione; e' il rappresentante legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione. 6. L'indennita' di carica del presidente e dei consiglieri di amministrazione e' determinata dalla Giunta regionale. 7. Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, compreso il presidente, iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili). 8. Il collegio dei revisori e' nominato dal Consiglio regionale, che ne indica anche il presidente, e dura in carica tre anni. L'incarico e' revocabile dal Consiglio regionale e puo' essere rinnovato una sola volta; in caso di sostituzione il componente subentrato cessa dalla carica con la scadenza del collegio. 9. Il compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori e' determinato dalla Giunta regionale. 10. In caso di gravi violazioni di legge, di grave inosservanza degli indirizzi programmatici o delle direttive regionali, ovvero di prolungata inattivita' o riscontrata inefficienza dell'ente la Giunta regionale puo' procedere, previa diffida, allo scioglimento del consiglio di amministrazione. Nel caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei membri, il consiglio di amministrazione e' sciolto; lo scioglimento e' dichiarato con decreto del presidente della Giunta regionale, che provvede contestualmente alla nomina di un commissario per la temporanea gestione dell'ente, fino alla ricostituzione degli organi ordinari che deve avvenire entro sessanta giorni. 11. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso e il conto consuntivo sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sottoposti al Consiglio regionale secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, dello statuto. 12. Il piano triennale e' deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal Consiglio regionale. Il regolamento organizzativo, il regolamento di contabilita', il programma annuale e il tariffario sono deliberati dal consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione della Giunta regionale; i predetti atti si intendono approvati decorsi quarantacinque giorni dalla loro ricezione senza che la Giunta regionale abbia formulato osservazioni, La relazione annuale sull'attivita' svolta nell'anno precedente e' trasmessa per la presa d'atto alla Giunta regionale e alla competente commissione consiliare. 13. Al personale e all'attivita' gestionale dell'ERSAF e' preposto un direttore nominato dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dal suo insediamento. Il direttore deve essere in possesso di diploma di laurea e deve avere maturato competenze ed esperienza professionale adeguate alle funzioni da svolgere. 14. Il direttore risponde della corretta ed efficace esecuzione degli atti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, partecipa con funzioni di segretario alle sedute del consiglio di amministrazione ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti. 15. Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato da contratto di diritto privato, rinnovabile, ed e' a tempo pieno. Il contenuto del contratto e' definito dal consiglio di amministrazione che determina anche il trattamento economico, in misura non superiore a quella massima stabilita dalla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione del personale) per i direttori generali della Giunta regionale. 16. L'incarico di direttore e' incompatibile con la carica di parlamentare nazionale o europeo, consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale in comuni al di sopra di 15 mila abitanti con cariche politiche e sindacali in organismi esecutivi e con cariche derivanti da designazioni di carattere politico, nonche' con ogni attivita' di lavoro autonomo o dipendente; qualora il direttore sia dipendente pubblico, l'incarico e' subordinato al collocamento nella posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza, in quella prevista dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Non costituiscono cause di incompatibilita' gli incarichi e le funzioni conferite da norme di legge, di statuto o di regolamento in connessione con l'incarico di direttore. 17. La struttura organizzativa dell'ERSAF, in conformita' alle disposizioni dello statuto, e' stabilita nel regolamento organizzativo che articola la struttura in due dipartimenti: a) dipartimento dei servizi all'agricoltura; b) dipartimento dei servizi al territorio rurale e alle foreste. 18. Il regolamento organizzativo di cui al comma 17 definisce la dotazione organica e le modalita' di reclutamento del personale, l'organizzazione dei centri operativi sul territorio, le procedure operative interne e quelle relative a rapporti con soggetti esterni; il regolamento individua inoltre le eventuali forme di collaborazione con enti locali e altri soggetti pubblici e privati. Nella predisposizione della proposta di regolamento il direttore si attiene agli indirizzi e alle direttive regionali in materia agricola e forestale. 19. Per lo svolgimento delle attivita' riguardanti compiti istituzionali, nonche' per l'esecuzione di attivita' strumentali o accessorie l'ERSAF puo' costituire o partecipare a societa' o fondazioni aventi come scopo la realizzazione e la gestione di programmi, iniziative o attivita' per lo sviluppo dei settori agricolo, agroalimentare e forestale, anche con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, singoli o associati. Le deliberazioni concernenti la costituzione di societa' o fondazioni, l'acquisizione di partecipazioni societarie o la partecipazione a fondazioni sono assunte dal consiglio di amministrazione, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare. 20. Ai dirigenti e agli altri dipendenti inquadrati nella struttura organizzativa dell'ERSAF si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale regionale. 21. Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, l'ERSAF puo' assumere operai e impiegati agricoli e forestali con contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. 22. La Regione e l'ERSAF possono, attraverso apposite convenzioni, instaurare forme di reciproco avvalimento del personale secondo le norme vigenti in materia. 23. Le modalita' di redazione e i termini di presentazione del bilancio di previsione, delle variazioni allo stesso, di redazione del conto consuntivo nonche' le modalita' di gestione delle entrate e delle uscite e le modalita' di implementazione di un sistema di controllo di gestione sono stabilite dal regolamento di contabilita', in conformita' alla legge regionale n. 34/1978. 24. Le entrate dell'ERSAF sono costituite da: a) contributi straordinari finalizzati alla realizzazione dei piani triennali e dei programmi annuali di attivita'; b) donazioni, lasciti, obbligazioni e contribuzioni a qualsiasi titolo disposte da soggetti pubblici o privati; c) proventi dei servizi e delle attivita' di cui all'art. 64, comma 5; d) eventuali entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali e regionali per interventi specifici in relazione alle attivita' di cui all'art. 64; e) contributo annuale di gestione a carico della Regione; f) ogni altra entrata.