Art. 65.

               Statuto, organizzazione e contabilita'



   1.  L'ERSAF  ha  uno  statuto  che  disciplina le competenze degli
organi  e  le  loro  modalita'  di funzionamento, compresi l'adozione
degli  atti urgenti e i casi di decadenza dei membri del consiglio di
amministrazione  per mancata partecipazione alle sedute, individua la
sede  e  detta le disposizioni generali relative all'organizzazione e
alla  contabilita'  dell'ente. Lo statuto e' deliberato dal consiglio
di  amministrazione  e  approvato  dalla Giunta regionale, sentita la
competente  commissione  consiliare,  entro  novanta giorni dalla sua
ricezione.
   2. Sono organi dell'ERSAF:
    a) il consiglio di amministrazione;
    b) il presidente;
    c) il collegio dei revisori.
   3.  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  nominato  dalla Giunta
regionale;  e' composto da sette membri, di cui uno in rappresentanza
della  minoranza,  compreso  il  presidente,  e dura in carica cinque
anni.  Uno  dei  membri  e'  nominato  su  proposta dell'Unione delle
province lombarde.
   4.  Per  le  cause  di  incompatibilita', di revoca e di decadenza
dalla  carica  di  consigliere  si  applicano  le  disposizioni della
vigente normativa regionale.
   5.  Il  presidente e' nominato dalla Giunta regionale tra i membri
del  consiglio  di  amministrazione  dell'ERSAF  contestualmente alla
nomina  del consiglio di amministrazione; e' il rappresentante legale
dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione.
   6.  L'indennita'  di  carica  del  presidente e dei consiglieri di
amministrazione e' determinata dalla Giunta regionale.
   7.  Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e
due  supplenti,  compreso  il  presidente,  iscritti  al registro dei
revisori  contabili  di  cui  all'art.  1  del decreto legislativo 27
gennaio  1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa
all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di legge dei
documenti contabili).
   8.  Il  collegio dei revisori e' nominato dal Consiglio regionale,
che  ne  indica  anche  il  presidente,  e  dura  in carica tre anni.
L'incarico  e'  revocabile  dal  Consiglio  regionale  e  puo' essere
rinnovato  una  sola  volta;  in  caso  di sostituzione il componente
subentrato cessa dalla carica con la scadenza del collegio.
   9.  Il  compenso spettante ai componenti del collegio dei revisori
e' determinato dalla Giunta regionale.
   10.  In  caso  di gravi violazioni di legge, di grave inosservanza
degli  indirizzi programmatici o delle direttive regionali, ovvero di
prolungata inattivita' o riscontrata inefficienza dell'ente la Giunta
regionale  puo'  procedere,  previa  diffida,  allo  scioglimento del
consiglio  di  amministrazione.  Nel  caso  di dimissioni contestuali
della  maggioranza  dei  membri,  il  consiglio di amministrazione e'
sciolto;  lo  scioglimento  e'  dichiarato con decreto del presidente
della  Giunta  regionale, che provvede contestualmente alla nomina di
un  commissario  per  la  temporanea  gestione  dell'ente,  fino alla
ricostituzione degli organi ordinari che deve avvenire entro sessanta
giorni.
   11. Il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso
e   il   conto   consuntivo   sono   deliberati   dal   consiglio  di
amministrazione  e  sottoposti  al Consiglio regionale secondo quanto
previsto dall'art. 48, comma 2, dello statuto.
   12.   Il   piano   triennale   e'   deliberato  dal  consiglio  di
amministrazione  e  approvato dal Consiglio regionale. Il regolamento
organizzativo, il regolamento di contabilita', il programma annuale e
il  tariffario  sono  deliberati  dal  consiglio di amministrazione e
sottoposti  all'approvazione  della Giunta regionale; i predetti atti
si  intendono  approvati  decorsi  quarantacinque  giorni  dalla loro
ricezione senza che la Giunta regionale abbia formulato osservazioni,
La  relazione  annuale  sull'attivita' svolta nell'anno precedente e'
trasmessa per la presa d'atto alla Giunta regionale e alla competente
commissione consiliare.
   13. Al personale e all'attivita' gestionale dell'ERSAF e' preposto
un  direttore  nominato dal consiglio di amministrazione entro trenta
giorni  dal suo insediamento. Il direttore deve essere in possesso di
diploma  di  laurea  e  deve  avere maturato competenze ed esperienza
professionale adeguate alle funzioni da svolgere.
   14.  Il  direttore  risponde della corretta ed efficace esecuzione
degli  atti  finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, partecipa
con   funzioni   di   segretario   alle   sedute   del  consiglio  di
amministrazione  ed  esercita  tutte  le altre funzioni attribuitegli
dallo statuto e dai regolamenti.
   15.  Il  rapporto di lavoro del direttore e' regolato da contratto
di  diritto  privato,  rinnovabile, ed e' a tempo pieno. Il contenuto
del  contratto  e'  definito  dal  consiglio  di  amministrazione che
determina  anche  il trattamento economico, in misura non superiore a
quella  massima  stabilita dalla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20
(Testo  unico  delle leggi regionali in materia di organizzazione del
personale) per i direttori generali della Giunta regionale.
   16.  L'incarico  di  direttore  e'  incompatibile con la carica di
parlamentare  nazionale o europeo, consigliere o assessore regionale,
provinciale  o comunale in comuni al di sopra di 15 mila abitanti con
cariche  politiche  e  sindacali in organismi esecutivi e con cariche
derivanti  da  designazioni  di  carattere politico, nonche' con ogni
attivita'  di  lavoro autonomo o dipendente; qualora il direttore sia
dipendente  pubblico, l'incarico e' subordinato al collocamento nella
posizione  prevista  dall'ordinamento di appartenenza o, in mancanza,
in  quella prevista dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze  delle amministrazioni pubbliche). Non costituiscono cause
di incompatibilita' gli incarichi e le funzioni conferite da norme di
legge,  di  statuto o di regolamento in connessione con l'incarico di
direttore.
   17.  La  struttura  organizzativa  dell'ERSAF, in conformita' alle
disposizioni    dello   statuto,   e'   stabilita   nel   regolamento
organizzativo che articola la struttura in due dipartimenti:
    a) dipartimento dei servizi all'agricoltura;
    b) dipartimento dei servizi al territorio rurale e alle foreste.
   18.  Il  regolamento organizzativo di cui al comma 17 definisce la
dotazione  organica  e  le  modalita'  di reclutamento del personale,
l'organizzazione  dei  centri  operativi sul territorio, le procedure
operative  interne e quelle relative a rapporti con soggetti esterni;
il regolamento individua inoltre le eventuali forme di collaborazione
con   enti   locali  e  altri  soggetti  pubblici  e  privati.  Nella
predisposizione della proposta di regolamento il direttore si attiene
agli  indirizzi  e  alle  direttive  regionali  in materia agricola e
forestale.
   19.   Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  riguardanti  compiti
istituzionali,  nonche'  per  l'esecuzione di attivita' strumentali o
accessorie  l'ERSAF  puo'  costituire  o  partecipare  a  societa'  o
fondazioni  aventi  come  scopo  la  realizzazione  e  la gestione di
programmi,  iniziative  o  attivita'  per  lo  sviluppo  dei  settori
agricolo,  agroalimentare e forestale, anche con la partecipazione di
altri   soggetti   pubblici   o  privati,  singoli  o  associati.  Le
deliberazioni  concernenti  la costituzione di societa' o fondazioni,
l'acquisizione  di  partecipazioni  societarie  o la partecipazione a
fondazioni  sono  assunte  dal  consiglio  di amministrazione, previa
autorizzazione  della  Giunta  regionale,  sentito  il  parere  della
competente commissione consiliare.
   20.   Ai  dirigenti  e  agli  altri  dipendenti  inquadrati  nella
struttura   organizzativa   dell'ERSAF   si  applica  il  trattamento
giuridico ed economico previsto per il personale regionale.
   21.   Per  l'esecuzione  in  amministrazione  diretta  dei  lavori
concernenti    le    opere    di    bonifica,    idraulico-forestali,
idraulico-agrarie,   di   forestazione   e  agrarie-florovivaistiche,
l'ERSAF  puo'  assumere  operai  e impiegati agricoli e forestali con
contratto  di  diritto  privato nel rispetto dei relativi contratti o
accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali.
   22. La Regione e l'ERSAF possono, attraverso apposite convenzioni,
instaurare  forme  di  reciproco avvalimento del personale secondo le
norme vigenti in materia.
   23.  Le  modalita'  di  redazione e i termini di presentazione del
bilancio  di  previsione,  delle variazioni allo stesso, di redazione
del conto consuntivo nonche' le modalita' di gestione delle entrate e
delle  uscite  e  le  modalita'  di  implementazione di un sistema di
controllo di gestione sono stabilite dal regolamento di contabilita',
in conformita' alla legge regionale n. 34/1978.
   24. Le entrate dell'ERSAF sono costituite da:
    a)  contributi  straordinari  finalizzati  alla realizzazione dei
piani triennali e dei programmi annuali di attivita';
    b)  donazioni,  lasciti, obbligazioni e contribuzioni a qualsiasi
titolo disposte da soggetti pubblici o privati;
    c)  proventi  dei  servizi  e delle attivita' di cui all'art. 64,
comma 5;
    d)  eventuali  entrate  derivanti  da  finanziamenti  comunitari,
statali  e  regionali  per  interventi  specifici  in  relazione alle
attivita' di cui all'art. 64;
    e) contributo annuale di gestione a carico della Regione;
    f) ogni altra entrata.