Art. 66.
Raccordo con altri soggetti pubblici e privati
1. Le attivita' di cui all'art. 64 sono svolte dall'ERSAF in
raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nei
settori agricolo e forestale, e in particolare con le autonomie
locali e funzionali, con le CCIAA, con le universita' e gli altri
enti di ricerca, con gli enti gestori dei parchi nonche' con il mondo
produttivo.
2. A tal fine l'ERSAF puo', mediante apposite convenzioni,
istituire forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione,
riferite ai settori di propria competenza, con particolare riguardo
alle universita' e agli altri istituti di ricerca; puo' stipulare
accordi con operatori nei settori agricolo, agroalimentare e
forestale finalizzati all'applicazione dei risultati di ricerche,
sperimentazioni, indagini conoscitive e di mercato. Puo' inoltre,
mediante specifici accordi, condurre ricerche, indagini e
sperimentazioni per conto di enti locali, autonomie funzionali e
operatori privati.
3. L'ERSAF predispone e aggiorna un'apposita banca dati telematica
per la divulgazione delle informazioni acquisite ed elaborate,
garantendone l'accesso gratuito agli operatori del settore; promuove
altresi' campagne informative di pubblica utilita'.
4. A supporto del consiglio di amministrazione e al fine di
assicurarne il raccordo con la comunita' scientifica e della ricerca
e con il mondo produttivo agroforestale della Lombardia e' istituito,
quale organo consultivo, il comitato tecnico scientifico dell'ERSAF.
Il comitato tecnico scientifico e' composto da un massimo di sette
membri, scelti tra esperti di particolare competenza nelle discipline
economiche, agricole, agroalimentari, forestali e agroambientali,
nonche' da individuare nell'ambito di enti, istituti, organismi ed
associazioni operanti nel mondo universitario, della ricerca,
economico produttivo, delle associazioni dei consumatori e delle
associazioni ambientaliste. Il comitato e' nominato dalla Giunta
regionale entro trenta giorni dalla data di nomina del consiglio di
amministrazione dell'ERSAF e dura in carica cinque anni; e'
presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione che ne
convoca le riunioni. Del comitato tecnico scientifico fa parte di
diritto il direttore dell'ERSAF. Il compenso spettante ai componenti
del comitato tecnico-scientifico e' determinato dalla Giunta
regionale.