Art. 66.

           Raccordo con altri soggetti pubblici e privati



   1.  Le  attivita'  di  cui  all'art.  64 sono svolte dall'ERSAF in
raccordo  con  gli  altri  soggetti  pubblici  e privati operanti nei
settori  agricolo  e  forestale,  e  in  particolare con le autonomie
locali  e  funzionali,  con  le CCIAA, con le universita' e gli altri
enti di ricerca, con gli enti gestori dei parchi nonche' con il mondo
produttivo.
   2.  A  tal  fine  l'ERSAF  puo',  mediante  apposite  convenzioni,
istituire  forme  di  collaborazione  con  altri  soggetti pubblici e
privati operanti nel campo della ricerca, sperimentazione e gestione,
riferite  ai  settori di propria competenza, con particolare riguardo
alle  universita'  e  agli  altri istituti di ricerca; puo' stipulare
accordi   con   operatori  nei  settori  agricolo,  agroalimentare  e
forestale  finalizzati  all'applicazione  dei  risultati di ricerche,
sperimentazioni,  indagini  conoscitive  e  di mercato. Puo' inoltre,
mediante   specifici   accordi,   condurre   ricerche,   indagini   e
sperimentazioni  per  conto  di  enti  locali, autonomie funzionali e
operatori privati.
   3. L'ERSAF predispone e aggiorna un'apposita banca dati telematica
per  la  divulgazione  delle  informazioni  acquisite  ed  elaborate,
garantendone  l'accesso gratuito agli operatori del settore; promuove
altresi' campagne informative di pubblica utilita'.
   4.  A  supporto  del  consiglio  di  amministrazione  e al fine di
assicurarne  il raccordo con la comunita' scientifica e della ricerca
e con il mondo produttivo agroforestale della Lombardia e' istituito,
quale  organo consultivo, il comitato tecnico scientifico dell'ERSAF.
Il  comitato  tecnico  scientifico e' composto da un massimo di sette
membri, scelti tra esperti di particolare competenza nelle discipline
economiche,  agricole,  agroalimentari,  forestali  e agroambientali,
nonche'  da  individuare  nell'ambito di enti, istituti, organismi ed
associazioni   operanti   nel  mondo  universitario,  della  ricerca,
economico  produttivo,  delle  associazioni  dei  consumatori e delle
associazioni  ambientaliste.  Il  comitato  e'  nominato dalla Giunta
regionale  entro  trenta giorni dalla data di nomina del consiglio di
amministrazione   dell'ERSAF   e  dura  in  carica  cinque  anni;  e'
presieduto  dal  presidente  del  consiglio di amministrazione che ne
convoca  le  riunioni.  Del  comitato tecnico scientifico fa parte di
diritto  il direttore dell'ERSAF. Il compenso spettante ai componenti
del   comitato   tecnico-scientifico   e'  determinato  dalla  Giunta
regionale.