Art. 42 Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 32 del 1988 sul termalismo 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) e' inserito il seguente: "3 bis. L'autorizzazione deve essere rilasciata entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. La domanda deve intendersi accolta qualora il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non sia disposto nei termini stabiliti.".