Art. 42 
 
        Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 32 
                       del 1988 sul termalismo 
 
    1. Dopo il comma 3 dell'articolo  29  della  legge  regionale  17
agosto 1988, n.  32  (Disciplina  delle  acque  minerali  e  termali,
qualificazione e sviluppo del termalismo) e' inserito il seguente: 
    "3 bis. L'autorizzazione deve essere  rilasciata  entro  sessanta
giorni dalla presentazione dell'istanza. La domanda  deve  intendersi
accolta qualora il rilascio o il diniego dell'autorizzazione non  sia
disposto nei termini stabiliti.".