Art. 43 Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 in materia funeraria e mortuaria 1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria) e' sostituito dal seguente: "2. Le imprese pubbliche o private che intendono svolgere l'attivita' funebre devono presentare dichiarazione di inizio attivita' con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), al Comune in cui ha sede legale l'impresa. La dichiarazione di inizio attivita' deve essere corredata della documentazione e delle autocertificazioni in ordine al possesso dei requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.". 2. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 e' sostituito dal seguente: "3. La dichiarazione di cui al comma 2 viene presentata secondo le modalita' generali e sulla base dei requisiti individuati da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.". 3. Il numero 2) della lettera b) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 e' sostituito dal seguente: "2) la disponibilita' di almeno una sede idonea alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove si presenta la dichiarazione di inizio attivita';". 4. La lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 e' sostituita dalla seguente: "c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita' di onoranza funebre presentino al Comune la dichiarazione di inizio attivita' prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attivita' funebre.". 5. L'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale n. 19 del 2004 e' sostituito dal seguente: "In relazione alla gravita' del fatto puo' essere disposto il divieto di prosecuzione dell'attivita'.".