Art. 43 
 
        Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 19 
              del 2004 in materia funeraria e mortuaria 
 
    1. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge  regionale  29  luglio
2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia  mortuaria)
e' sostituito dal seguente: 
    "2.  Le  imprese  pubbliche  o  private  che  intendono  svolgere
l'attivita'  funebre  devono  presentare  dichiarazione   di   inizio
attivita' con efficacia immediata, ai sensi dell'articolo  19,  comma
2, della legge 7 agosto 1990, n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi), al Comune  in  cui  ha  sede  legale  l'impresa.  La
dichiarazione  di  inizio  attivita'  deve  essere  corredata   della
documentazione e delle autocertificazioni in ordine al  possesso  dei
requisiti individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 3.". 
    2. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale  n.  19  del
2004 e' sostituito dal seguente: 
    "3. La dichiarazione di cui al comma 2 viene  presentata  secondo
le modalita' generali e  sulla  base  dei  requisiti  individuati  da
apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la  competente
Commissione assembleare.". 
    3. Il numero 2) della lettera b) del  comma  4  dell'articolo  13
della legge regionale n. 19 del 2004 e' sostituito dal seguente: 
    "2) la disponibilita' di almeno una sede idonea alla  trattazione
degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove  si  presenta  la
dichiarazione di inizio attivita';". 
    4. La lettera  c)  del  comma  4  dell'articolo  13  della  legge
regionale n. 19 del 2004 e' sostituita dalla seguente: 
    "c) prevedere che le imprese che intendono svolgere  servizio  di
trasporto  funebre  in  modo  disgiunto  dall'attivita'  di  onoranza
funebre presentino al Comune la  dichiarazione  di  inizio  attivita'
prevista al comma 2 e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi
da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto  previsto  per
l'esercente l'attivita' funebre.". 
    5. L'ultimo periodo del comma  6  dell'articolo  13  della  legge
regionale n. 19 del 2004 e' sostituito dal  seguente:  "In  relazione
alla  gravita'  del  fatto  puo'  essere  disposto  il   divieto   di
prosecuzione dell'attivita'.".