Art. 45 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 del 2005 sul benessere animale 1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) e' sostituito dal seguente: "3. L'apertura di attivita' economiche riguardanti gli animali da compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati dalle norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali esotici, e' subordinata alla presentazione di dichiarazione di inizio attivita' al Comune. Tale dichiarazione consente l'immediato inizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e deve essere corredata della documentazione indicante la tipologia dell'attivita' svolta, le specie che possono essere ospitate presso la struttura, nonche' il nome della persona responsabile dell'assistenza degli animali, in possesso di una qualificata formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante la partecipazione a corsi di formazione di cui al comma 4. La dichiarazione di inizio attivita' deve essere corredata, altresi', del parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda Usl competente per territorio sulle strutture e le attrezzature utilizzate per l'attivita'. Le dimensioni dei box che ospitano i cani nelle strutture utilizzate per le attivita' di cui ai commi 1 e 2 devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni tecniche della Regione, in conformita' alle misure stabilite nell'Accordo 6 febbraio 2003.". 2. Al comma 5 dell'articolo 5 le parole "autorizzato per cani, gatti e furetti," sono sostituite dalle seguenti: "esercitate per cani, gatti e furetti".