Art. 45 
 
         Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 5 
                   del 2005 sul benessere animale 
 
    1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale  17  febbraio
2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) e'  sostituito  dal
seguente: 
    "3. L'apertura di attivita' economiche riguardanti gli animali da
compagnia di cui ai commi 1 e 2, fatti salvi i divieti fissati  dalle
norme CITES per il commercio e l'allevamento di animali  esotici,  e'
subordinata alla presentazione di dichiarazione di  inizio  attivita'
al   Comune.   Tale   dichiarazione   consente   l'immediato   inizio
dell'attivita' ai sensi dell'articolo 19,  comma  2,  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
deve essere corredata della  documentazione  indicante  la  tipologia
dell'attivita' svolta, le specie che possono essere  ospitate  presso
la  struttura,   nonche'   il   nome   della   persona   responsabile
dell'assistenza  degli  animali,  in  possesso  di  una   qualificata
formazione professionale sul benessere animale, ottenuta mediante  la
partecipazione  a  corsi  di  formazione  di  cui  al  comma  4.   La
dichiarazione di inizio attivita' deve  essere  corredata,  altresi',
del parere favorevole espresso dal Servizio veterinario della Azienda
Usl competente per  territorio  sulle  strutture  e  le  attrezzature
utilizzate per l'attivita'. Le dimensioni dei box che ospitano i cani
nelle strutture utilizzate per le attivita' di cui ai  commi  1  e  2
devono essere conformi ai requisiti minimi indicati nelle indicazioni
tecniche  della  Regione,  in  conformita'  alle   misure   stabilite
nell'Accordo 6 febbraio 2003.". 
    2. Al comma 5 dell'articolo 5 le parole  "autorizzato  per  cani,
gatti e furetti," sono sostituite  dalle  seguenti:  "esercitate  per
cani, gatti e furetti".