Art. 137 
 
                         Aree di intervento 
 
    1. Gli interventi regionali  di  cui  all'articolo  136  sono  in
particolare volti a: 
      a) favorire lo sviluppo delle cooperative  di  garanzia  e  dei
consorzi fidi, costituiti fra imprenditori  commerciali  mediante  la
concessione di contributi destinati alla formazione  ed  integrazione
del fondo rischi di cui all'articolo 141 al fine di fornire  ai  soci
garanzie per l'accesso al credito finalizzate per  gli  interventi  e
gli scopi del presente capo; 
      b) favorire l'acquisizione e l'ammodernamento  delle  strutture
immobiliari e  l'adeguamento  degli  impianti  e  delle  attrezzature
comprendendo fra queste anche i mezzi adibiti  al  trasporto  e  alla
commercializzazione dei prodotti oggetto dell'attivita' del  soggetto
beneficiario; 
      c) favorire la realizzazione di  progetti  di  riqualificazione
urbana finalizzati alla rivitalizzazione commerciale mediante: 
        1)  iniziative,   promosse   da   consorzi,   cooperative   o
associazioni costituite  prevalentemente  da  operatori  commerciali,
mirate a realizzare una gestione  della  promozione  delle  attivita'
commerciali nei centri urbani; 
        2)  progetti  di  arredo  urbano  e  per  la   dotazione   di
infrastrutture; 
        3) progetti per la dotazione di servizi nelle aree  mercatali
del commercio su aree  pubbliche  e  progetti  per  le  strutture  ed
infrastrutture delle aree stesse; 
      d)  favorire  la  ripresa   delle   attivita'   delle   imprese
commerciali danneggiate a seguito di eventi straordinari; 
      e) realizzare progetti di assistenza tecnica, progettazione  ed
innovazione tecnologica e organizzativa nonche' promuovere  attivita'
di formazione imprenditoriale e aggiornamento professionale; 
      f) realizzare lo sviluppo  di  forme  associative  tra  imprese
commerciali al fine di favorirne la promozione, il  consolidamento  e
la crescita; 
      g) realizzare progetti finalizzati alla commercializzazione dei
prodotti lombardi; 
      h) realizzare programmi innovativi anche in  grado  di  attuare
piani di penetrazione e presenza sui mercati esteri; 
      i) favorire l'acquisizione di strumenti ed attrezzature dirette
a garantire le imprese commerciali sotto il profilo della sicurezza e
della difesa dalle attivita' criminose. 
    2. La Regione al fine di accelerare il processo di ammodernamento
della piccola impresa commerciale costituisce un fondo per promuovere
studi e  ricerche  sul  sistema  commerciale  urbano  e  progetti  di
sperimentazione commerciale  innovativi  a  beneficio  della  piccola
impresa. 
    3. Le risorse finanziarie stanziate dallo Stato  a  favore  della
Regione e destinate alle  imprese  commerciali  e  ad  interventi  di
sostegno e  qualificazione  delle  stesse  sono  utilizzate  per  gli
interventi di cui al comma 1, secondo le  procedure  e  le  modalita'
previste nel presente capo.