Art. 139 
 
                        Contributi regionali 
 
    1. Per l'attuazione degli interventi  di  cui  all'articolo  137,
comma 1, lettere b) e d), la  Regione  concede  contributi  in  conto
capitale  sull'ammontare  attualizzato  degli  interessi  relativi  a
finanziamenti concessi a soggetti pubblici e privati da  istituti  di
credito convenzionati direttamente con la Regione o per il tramite di
Finlombarda s.p.a. 
    2. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 137,  la
Regione concede contributi in conto capitale a fondo perso. 
    3. Per attuare gli interventi di cui all'articolo 137,  comma  1,
lettera c), numeri 2 e 3, la Regione  puo'  utilizzare  strumenti  di
programmazione negoziata qualora le opere attuative dei  progetti  di
intervento non siano conformi alle previsioni urbanistiche. 
    4. E' istituito un fondo di rotazione per attuare gli  interventi
di cui all'articolo 137. Le spese di gestione del fondo sono a carico
dello  stesso  e  le   modalita'   di   gestione,   funzionamento   e
amministrazione sono  definite  dal  direttore  generale  competente,
previa deliberazione della Giunta regionale. 
    5. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 137,
commi 1 e 2, e la concessione  dei  contributi  di  cui  al  presente
articolo, la Regione puo' promuovere accordi con gli enti locali e le
CCIAA per attivare programmi di azioni coordinate. Gli accordi di cui
al presente comma possono prevedere il trasferimento di risorse  agli
enti suddetti finalizzate alla concessione di contributi ai  soggetti
beneficiari di cui all'articolo 138, comma 1, nonche' lo  svolgimento
delle connesse attivita' amministrative.