Art. 141 
 
                            Fondo rischi 
 
    1. La Regione per le finalita' di cui all'articolo 137, comma  1,
lettera a),  concede  altresi'  contributi  in  conto  capitale  alle
cooperative   di   garanzia   ed   ai   consorzi   fidi,    costituti
prevalentemente da micro, piccole e medie imprese commerciali, per la
formazione e per l'incremento dei fondi rischi, al fine di fornire ai
soci garanzie e migliori condizioni per l'accesso al credito. 
    2. I contributi per la  formazione  e  l'integrazione  del  fondo
rischi sono concessi: 
      a) nella misura del 60 per  cento  in  proporzione  al  rischio
assunto per le operazioni di  finanziamento  erogate  dagli  istituti
bancari convenzionati con i consorzi e cooperative di primo grado,  a
condizione che: 
        1) la durata minima sia di ventiquattro mesi; 
        2) l'esistenza in essere dei finanziamenti sia rilevata  alla
chiusura dell'ultimo esercizio precedente la data  della  domanda  di
contributi; 
      b) per il restante 40 per cento in proporzione al numero  delle
imprese socie, alla stessa data, dei medesimi consorzi e cooperative. 
    3. I contributi di cui al presente articolo  sono  concessi  alle
cooperative di garanzia e ai consorzi fidi che siano in possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) avere sede legale ed operativa in Lombardia; 
      b) essere costituiti da almeno 250 imprese operanti nel settore
del commercio con sede operativa in Lombardia; 
      c) avere concordato  con  gli  istituti  bancari  convenzionati
condizioni di accesso al credito coerenti  con  gli  indirizzi  ed  i
parametri previsti dal programma triennale degli  interventi  di  cui
all'articolo 140 con particolare riferimento: 
        1) al tasso di interesse dei finanziamenti; 
        2)  alla  quota  ed  alla  tipologia  di  garanzie  richieste
dall'istituto bancario direttamente all'impresa; 
        3) alle procedure ed ai tempi di istruttoria e di concessione
dei finanziamenti stessi. 
    4. Nella  determinazione  dei  contributi,  di  cui  al  presente
articolo, non puo'  essere  incluso  il  rischio  di  garanzia  delle
operazioni perfezionate con  gli  istituti  che  non  applichino  gli
indirizzi e i parametri del programma triennale degli  interventi  di
cui all'articolo 140. 
    5. I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono  altresi'
concessi ai consorzi ed alle cooperative di secondo grado che abbiano
sede  in  Lombardia  e  che  siano  costituiti  da   almeno   quattro
cooperative o consorzi in possesso dei requisiti di cui al comma 3. 
    6. I criteri, i parametri  e  le  modalita'  di  concessione  dei
presenti contributi sono stabiliti nel  programma  triennale  di  cui
all'articolo 140.