Art. 142 
 
              Finanziamenti per le attivita' dei centri 
                 di assistenza tecnica alle imprese 
 
    1. Le attivita' svolte dai centri di assistenza  sono  finanziate
con il fondo di cui alla l. 266/1997. 
    2. I centri interessati presentano le  domande  di  finanziamento
alla Giunta regionale, allegando la seguente documentazione: 
      a) relazione circa gli obiettivi e le finalita' dell'intervento
proposto; 
      b) piano finanziario dell'intervento progettato; 
      c) tempi previsti per la realizzazione dell'intervento. 
    3. La Giunta regionale  verifica  la  coerenza  degli  interventi
proposti  dai  centri  di  assistenza  con   i   requisiti   previsti
dalla legge n. 266/1997 e ne determina le priorita' in relazione agli
obiettivi ed ai  criteri  contenuti  nei  relativi  provvedimenti  di
attuazione. 
    4. La Giunta regionale approva il programma  degli  interventi  e
contestualmente  la  relazione  sugli  interventi  svolti   nell'anno
precedente e sui risultati da questi conseguiti.