Art. 143 
 
                   Norme in materia di carburanti 
 
    1. La Regione promuove interventi  diretti  allo  sviluppo  della
rete distributiva di gas metano al fine  di  prevenire  ed  abbattere
emissioni inquinanti derivanti dal traffico veicolare. 
    2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  la  Regione  concede
contributi a soggetti pubblici e privati per la  realizzazione  e  il
potenziamento degli impianti di distribuzione di  metano  localizzati
nel territorio regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in
materia di aiuti di Stato. 
    3. La Giunta regionale individua annualmente: 
      a) l'entita' massima dei contributi; 
      b) le spese ammissibili; 
      c) le categorie di soggetti beneficiari; 
      d) i casi di revoca del contributo; 
      e) le modalita' e i  termini  di  presentazione  delle  domande
nonche' le modalita' di rendicontazione delle spese effettuate.