Art. 143 Norme in materia di carburanti 1. La Regione promuove interventi diretti allo sviluppo della rete distributiva di gas metano al fine di prevenire ed abbattere emissioni inquinanti derivanti dal traffico veicolare. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il potenziamento degli impianti di distribuzione di metano localizzati nel territorio regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 3. La Giunta regionale individua annualmente: a) l'entita' massima dei contributi; b) le spese ammissibili; c) le categorie di soggetti beneficiari; d) i casi di revoca del contributo; e) le modalita' e i termini di presentazione delle domande nonche' le modalita' di rendicontazione delle spese effettuate.