Art. 144 
 
         Sviluppo dell'offerta di carburanti eco-compatibili 
 
    1. La Regione stipula accordi per  lo  sviluppo  dell'offerta  di
prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di  incentivazione  di
tipo economico e finanziario. 
    2. Al fine  di  favorire  una  maggiore  diffusione  dei  servizi
accessori all'utente di cui all'articolo 82,  comma  1,  lettera  j),
nonche' di prodotti a limitato impatto ambientale e l'autosufficienza
energetica  dell'impianto  mediante  fonti  rinnovabili,   i   comuni
individuano   idonee   forme   di   incentivazione   anche   mediante
agevolazioni  e  deroghe  di  tipo  urbanistico  o  interventi  sulle
volumetrie consentite. 
    3. La Regione e gli operatori del settore,  anche  attraverso  le
loro associazioni  di  rappresentanza,  possono  stipulare  specifici
accordi  finalizzati  al  raggiungimento  degli  obiettivi   indicati
all'articolo 89, comma 1.