Art. 144 Sviluppo dell'offerta di carburanti eco-compatibili 1. La Regione stipula accordi per lo sviluppo dell'offerta di prodotti eco-compatibili, anche mediante forme di incentivazione di tipo economico e finanziario. 2. Al fine di favorire una maggiore diffusione dei servizi accessori all'utente di cui all'articolo 82, comma 1, lettera j), nonche' di prodotti a limitato impatto ambientale e l'autosufficienza energetica dell'impianto mediante fonti rinnovabili, i comuni individuano idonee forme di incentivazione anche mediante agevolazioni e deroghe di tipo urbanistico o interventi sulle volumetrie consentite. 3. La Regione e gli operatori del settore, anche attraverso le loro associazioni di rappresentanza, possono stipulare specifici accordi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati all'articolo 89, comma 1.