Art. 145 
 
                 Disposizioni per la valorizzazione 
                  del commercio nei centri storici 
 
    1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro  storico
e  contestualmente  alla  promozione  di   progetti   ed   iniziative
finalizzati alla sua valorizzazione, zone  aventi  valore  storico  e
artistico di pregio dove l'esercizio del commercio  e'  sottoposto  a
particolari  condizioni  ai  fini  della  salvaguardia  dell'ambiente
originario, quale testimonianza della cultura locale. 
    2. I comuni tutelano l'identita'  dei  luoghi  urbani  di  pregio
anche  tramite  la   valorizzazione   delle   attivita'   commerciali
storicamente  presenti  nell'area.  A  tal  fine  i  comuni   possono
individuare, nelle zone di cui al comma 1, le  attivita'  commerciali
espressione   delle   tipicita'   locali    per    valorizzarne    le
caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico in cui
si sono sviluppate, mediante adeguate forme di sostegno e promozione.