Art. 145 Disposizioni per la valorizzazione del commercio nei centri storici 1. I comuni possono individuare, limitatamente al centro storico e contestualmente alla promozione di progetti ed iniziative finalizzati alla sua valorizzazione, zone aventi valore storico e artistico di pregio dove l'esercizio del commercio e' sottoposto a particolari condizioni ai fini della salvaguardia dell'ambiente originario, quale testimonianza della cultura locale. 2. I comuni tutelano l'identita' dei luoghi urbani di pregio anche tramite la valorizzazione delle attivita' commerciali storicamente presenti nell'area. A tal fine i comuni possono individuare, nelle zone di cui al comma 1, le attivita' commerciali espressione delle tipicita' locali per valorizzarne le caratteristiche merceologiche nel contesto storico e artistico in cui si sono sviluppate, mediante adeguate forme di sostegno e promozione.