Art. 147 Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale 1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi strategici delineati negli strumenti di programmazione regionale individuati dall'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilita' della regione) e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, puo' concorrere finanziariamente alla promozione e allo sviluppo sul mercato nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. 2. Al fine di programmare la promozione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo, la Giunta istituisce un comitato tra le diverse direzioni generali interessate, coordinate dalla direzione generale competente che definisce modalita' e tempi degli interventi regionali. 3. La Giunta regionale puo': a) concedere contributi, sentita la competente commissione consiliare, ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione fieristica in Italia e all'estero, di rilevante interesse per l'economia della Regione Lombardia; b) concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici, progetti di infrastrutturazione e di delocalizzazione dei centri, utilizzando anche le risorse delle leggi in materia di infrastrutture; c) concorrere ad incentivare lo sviluppo di strumenti di tutela del consumatore quali la certificazione di qualita' degli enti e delle manifestazioni fieristiche; d) promuovere iniziative atte a incentivare lo sviluppo di nuove modalita' espositive che facciano uso delle moderne tecnologie informatiche e telematiche al fine di concorrere all'ampliamento del settore attraverso nuove fasce di utenti contenendo nel contempo i fenomeni di congestione urbana innescati dai fenomeni espositivi; e) concedere contributi per la formazione di operatori qualificati in ambito fieristico e per la promozione dell'informazione sul settore presso le imprese, la scuola e le professioni; f) stipulare convenzioni e svolgere azioni dirette per lo sviluppo, la promozione e la competitivita' del sistema fieristico lombardo e per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche, in Italia e all'estero anche con enti e organismi specializzati; g) promuovere l'intervento a manifestazioni fieristiche in Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e la loro partecipazione alle connesse attivita' informative anche presso aziende di produzione e di servizi interessate alle manifestazioni stesse. 4. La Giunta regionale approva annualmente i criteri di priorita' nonche' le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettere a), c), d) ed e). 5. I soggetti che realizzano manifestazioni fieristiche e che intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 3, lettera a), devono presentare specifica richiesta alla direzione generale competente, secondo le modalita' previste nel relativo bando.