Art. 147 
 
       Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale 
 
    1. La Giunta regionale, in coerenza con gli indirizzi  strategici
delineati negli strumenti  di  programmazione  regionale  individuati
dall'articolo 3 della legge regionale 31  marzo  1978  n.  34  (Norme
sulle  procedure  della  programmazione,   sul   bilancio   e   sulla
contabilita'  della  regione)  e   nel   rispetto   della   normativa
comunitaria  in  materia  di  aiuti   di   Stato,   puo'   concorrere
finanziariamente  alla  promozione  e  allo  sviluppo   sul   mercato
nazionale e sui mercati esteri del sistema fieristico regionale. 
    2. Al fine di programmare la promozione e lo sviluppo del sistema
fieristico lombardo, la Giunta istituisce un comitato tra le  diverse
direzioni generali interessate, coordinate dalla  direzione  generale
competente  che  definisce  modalita'  e   tempi   degli   interventi
regionali. 
    3. La Giunta regionale puo': 
      a) concedere  contributi,  sentita  la  competente  commissione
consiliare, ai soggetti organizzatori di  manifestazioni  fieristiche
al fine di sostenere progetti ed iniziative di promozione  fieristica
in Italia e all'estero, di rilevante interesse per  l'economia  della
Regione Lombardia; 
      b)  concorrere  a  sostenere,  attraverso  la  concessione   di
contributi in conto capitale, progetti di qualificazione  dei  centri
fieristici, progetti di infrastrutturazione e di delocalizzazione dei
centri, utilizzando anche  le  risorse  delle  leggi  in  materia  di
infrastrutture; 
      c) concorrere ad incentivare lo sviluppo di strumenti di tutela
del consumatore quali la certificazione  di  qualita'  degli  enti  e
delle manifestazioni fieristiche; 
      d) promuovere iniziative atte  a  incentivare  lo  sviluppo  di
nuove modalita' espositive che facciano uso delle moderne  tecnologie
informatiche e telematiche al fine di concorrere all'ampliamento  del
settore attraverso nuove fasce di utenti contenendo  nel  contempo  i
fenomeni di congestione urbana innescati dai fenomeni espositivi; 
      e)  concedere  contributi  per  la  formazione   di   operatori
qualificati   in   ambito   fieristico   e    per    la    promozione
dell'informazione sul settore presso  le  imprese,  la  scuola  e  le
professioni; 
      f) stipulare convenzioni  e  svolgere  azioni  dirette  per  lo
sviluppo, la promozione e la competitivita'  del  sistema  fieristico
lombardo e per l'organizzazione delle manifestazioni fieristiche,  in
Italia e all'estero anche con enti e organismi specializzati; 
      g) promuovere  l'intervento  a  manifestazioni  fieristiche  in
Lombardia di delegazioni di operatori economici stranieri e  la  loro
partecipazione  alle  connesse  attivita'  informative  anche  presso
aziende di produzione e di servizi  interessate  alle  manifestazioni
stesse. 
    4. La Giunta regionale approva annualmente i criteri di priorita'
nonche' le modalita' per la realizzazione degli interventi di cui  al
comma 3, lettere a), c), d) ed e). 
    5. I soggetti che realizzano  manifestazioni  fieristiche  e  che
intendono beneficiare dei contributi di cui al comma 3,  lettera  a),
devono  presentare  specifica  richiesta  alla   direzione   generale
competente, secondo le modalita' previste nel relativo bando.