Art. 148 Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso 1. Per favorire l'istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento ed ammodernamento di quelli esistenti, in conformita' con gli indirizzi del piano, la Regione puo' concedere contributi a comuni, comunita' montane, consorzi di comuni associati tra loro o con le province, nonche' a societa' e a enti con una partecipazione di capitale di enti locali territoriali pari ad almeno due terzi del capitale sociale.