Art. 148 
 
        Piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso 
 
    1. Per favorire l'istituzione di nuovi mercati o l'ampliamento ed
ammodernamento di quelli esistenti, in conformita' con gli  indirizzi
del piano, la Regione puo' concedere contributi a  comuni,  comunita'
montane, consorzi di comuni associati tra loro  o  con  le  province,
nonche' a societa' e a enti con una  partecipazione  di  capitale  di
enti locali territoriali  pari  ad  almeno  due  terzi  del  capitale
sociale.