Art. 100.
           Responsabilita' del titolare della concessione
     del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
 
   1.  Il titolare della concessione, il committente e il costruttore
sono responsabili, ai fini e per gli effetti  delle  norme  contenute
nel  presente  Titolo,  della  conformita' delle opere alla normativa
urbanistica,  alle  previsioni  di  piano  nonche',   unitamente   al
direttore  dei lavori, a quelle della concessione ad edificare e alle
modalita' esecutive stabilite dalla medesima.  Essi  sono,  altresi',
tenuti  al  pagamento  delle  sanzioni pecuniarie e solidalmente alle
spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione  delle  opere
abusivamente   realizzate,   salvo   che  dimostrino  di  non  essere
responsabili dell'abuso.
   2. Il direttore dei  lavori  non  e'  responsabile  qualora  abbia
contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni della
concessione  edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera
di cui all'articolo 110, fornendo al Sindaco contemporanea e motivata
comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformita'
o di variazione essenziale rispetto alla  concessione,  il  direttore
dei  lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla
comunicazione resa al Sindaco. In caso contrario, il Sindaco  segnala
al  consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione
in cui e' incorso il  direttore  dei  lavori,  che  e'  passibile  di
sospensione dall'Albo professionale da tre mesi a due anni.