Art. 101.
           Interventi eseguiti in assenza di concessione,
          in totale difformita' o con variazioni essenziali
 
   1.   Sono   interventi   eseguiti   in  totale  difformita'  dalla
concessione edilizia quelli che comportano  la  realizzazione  di  un
organismo   edilizio   integralmente   diverso   per  caratteristiche
tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da  quello  oggetto
della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre
i  limiti  indicati  nel  progetto  e tali da costituire un organismo
edilizio o parte di esso con  specifica  rilevanza  ed  autonomamente
utilizzabile.
   2.  Il  Sindaco,  accertata  l'esecuzione  di  opere in assenza di
concessione,  in  totale  difformita'  dalla  medesima   ovvero   con
variazioni   essenziali,  determinate  ai  sensi  dell'articolo  102,
ingiunge la demolizione.
   3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla  demolizione  e
al   ripristino   dei   luoghi   nel   termine   di   novanta  giorni
dall'ingiunzione, il bene  e  l'area  di  sedime  nonche'  l'area  di
pertinenza  urbanistica  sono  acquisiti  di diritto gratuitamente al
patrimonio del Comune.
   4. La quantificazione dell'area di pertinenza dell'opera  abusiva,
da  acquisire,  e'  effettuata applicando l'indice di fabbricabilita'
fondiaria nella misura  piu'  contenuta  della  zone  del  territorio
comunale  in  cui l'opera e' inserita, o in caso di inedificabilita',
di quella  in  cui  sia  prevista  la  realizzazione  di  costruzioni
analoghe.
   5.  L'area  acquisita  non  puo' comunque essere superiore a dieci
volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
   6. Qualora le opere eseguite in assenza di concessione  consistano
in interventi effettuati su esistenti opere, provviste di concessione
edilizia   o  comunque  non  soggette  all'applicazione  di  sanzioni
urbanistiche,    accerta    l'inottemperanza    all'ingiunzione    di
demolizione,  il  Sindaco  provvede  alla  demolizione  a  spese  dei
responsabili dell'abuso.
   7. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,
nel termine di cui  al  comma  3,  previa  notifica  all'interessato,
costituisce   titolo   per   l'immissione   nel  possesso  e  per  la
trascrizione nei registri immobiliari o per  l'iscrizione  nel  libro
fondiario, che devono essere eseguite gratuitamente.
   8.  L'opera  acquisita  deve  essere  demolita  con  ordinanza del
Sindaco  a  spese  dei  responsabili  dell'abuso,   salvo   che   con
deliberazione  consiliare  non  si dichiari l'esistenza di prevalenti
interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti  con  rilevanti
interessi urbanistici o ambientali.
   9.  Qualora  l'opera  venga  demolita,  l'area acquisita entra nel
patrimonio disponibile del Comune.
   10. Per le opere abusivamente eseguite su terreni  sottoposti,  in
base  a  leggi  statali  o  regionali, a vincolo di inedificabilita',
l'acquisizione gratuita, nel caso di  inottemperanza  all'ingiunzione
di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni
cui   compete   la   vigilanza   sull'osservanza  del  vincolo.  Tali
amministrzioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed  al
ripristino   dello   stato   dei  luoghi  a  spese  dei  responsabili
dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione  si
verifica a favore del patrimonio del Comune.