Art. 101. Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformita' o con variazioni essenziali 1. Sono interventi eseguiti in totale difformita' dalla concessione edilizia quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Il Sindaco, accertata l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformita' dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 102, ingiunge la demolizione. 3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime nonche' l'area di pertinenza urbanistica sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune. 4. La quantificazione dell'area di pertinenza dell'opera abusiva, da acquisire, e' effettuata applicando l'indice di fabbricabilita' fondiaria nella misura piu' contenuta della zone del territorio comunale in cui l'opera e' inserita, o in caso di inedificabilita', di quella in cui sia prevista la realizzazione di costruzioni analoghe. 5. L'area acquisita non puo' comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. 6. Qualora le opere eseguite in assenza di concessione consistano in interventi effettuati su esistenti opere, provviste di concessione edilizia o comunque non soggette all'applicazione di sanzioni urbanistiche, accerta l'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, il Sindaco provvede alla demolizione a spese dei responsabili dell'abuso. 7. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari o per l'iscrizione nel libro fondiario, che devono essere eseguite gratuitamente. 8. L'opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del Sindaco a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali. 9. Qualora l'opera venga demolita, l'area acquisita entra nel patrimonio disponibile del Comune. 10. Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrzioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune.