Art. 102.
             Determinazione delle variazioni essenziali
 
   1.  Costituiscono  variazioni  essenziali al progetto approvato le
modifiche che comportino, anche singolarmente:
    a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per
la zona dallo strumento urbanistico vigente o adottato;
    b) aumento superiore al 10  per  cento  della  cubatura  o  della
superficie  calpestabile  del  fabbricato  in  relazione  al progetto
approvato;
    c) aumento superiore al 10 per cento del rapporto  di  copertura,
dell'altezza,  ovvero  totale diversa localizzazione, tale che nessun
punto del sedime dello stesso sia compreso in quello autorizzato;
    d)  mutamento  delle  caratteristiche  dell'intervento   edilizio
assentito  da  quello avente rilevanza edilizia a quello di rilevanza
urbanistica;
    e)  violazione  delle  norme  vigenti  in  materia  di   edilizia
antisismica, purche' la violazione non riguardi i fatti procedurali.
   2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che
incidono sulla entita' delle cubature accesorie, sui volumi tecnici e
sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative.