Art. 102. Determinazione delle variazioni essenziali 1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente: a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dallo strumento urbanistico vigente o adottato; b) aumento superiore al 10 per cento della cubatura o della superficie calpestabile del fabbricato in relazione al progetto approvato; c) aumento superiore al 10 per cento del rapporto di copertura, dell'altezza, ovvero totale diversa localizzazione, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello autorizzato; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito da quello avente rilevanza edilizia a quello di rilevanza urbanistica; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purche' la violazione non riguardi i fatti procedurali. 2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entita' delle cubature accesorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unita' abitative.