Art. 103. Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di concessione o in totale difformita' 1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di concessione o in totale difformita' da essa sono demoliti ovvero rimossi e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici edilizi entro il termine stabilito dal Sindaco con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa e' eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso. 2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla lege 27 luglio 1978, n. 392, con la esclusione, per i Comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, la sanzione e' pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici. 3. Qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti in assenza di concessione o in totale difformita' da essa, interessino immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo ordina la restituzione in pristino con l'individuazione dei criteri e modalita' diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio. 4. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, l'Amministrazione individuata al comma 3 irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.