Art. 103.
               Interventi di ristrutturazione edilizia
          in assenza di concessione o in totale difformita'
 
   1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza
di  concessione  o in totale difformita' da essa sono demoliti ovvero
rimossi e gli edifici sono  resi  conformi  alle  prescrizioni  degli
strumenti  urbanistici edilizi entro il termine stabilito dal Sindaco
con  propria  ordinanza,  decorso  il  quale  l'ordinanza  stessa  e'
eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
   2.  Qualora,  sulla  base  di  motivato  accertamento dell'ufficio
tecnico comunale, il  ripristino  dello  stato  dei  luoghi  non  sia
possibile,  il  Sindaco irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla  realizzazione
delle  opere,  determinato,  con riferimento alla data di ultimazione
dei lavori, in base ai criteri previsti dalla lege 27 luglio 1978, n.
392, con la esclusione, per  i  Comuni  non  tenuti  all'applicazione
della  legge  medesima,  del  parametro relativo all'ubicazione e con
l'equiparazione alla  categoria  A/1  delle  categorie  non  comprese
nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso
diverso  da  quello  di  abitazione,  la  sanzione  e' pari al doppio
dell'aumento del valore  venale  dell'immobile,  determinato  a  cura
delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.
   3.  Qualora  gli interventi di ristrutturazione edilizia, eseguiti
in  assenza  di  concessione  o  in  totale  difformita'   da   essa,
interessino  immobili  vincolati ai sensi delle leggi 1› giugno 1939,
n. 1089 e 29 giugno 1939, n.  1497,  l'Amministrazione  competente  a
vigilare  sull'osservanza  del  vincolo  ordina  la  restituzione  in
pristino con l'individuazione  dei  criteri  e  modalita'  diretti  a
ricostituire l'originario organismo edilizio.
   4. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile,
l'Amministrazione   individuata   al  comma  3  irroga  una  sanzione
pecuniaria da lire un milione a lire venti milioni.