Art. 104. Interventi eseguiti senza autorizzazione 1. L'esecuzione di interventi nonche' la modifica di destinazione d'uso attuata senza opere in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformita' da essa comportano la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di richiesta dell'autorizzazione in sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione e' applicata nella misura minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione di dipendenza di calamita' naturali o di avversita' atmosferiche, dichiarate di carattere eccezionale, la sanzione non e' dovuta. 2. Qualora si tratti di opere costituenti unita' fabbricabili autonome soggette ad autorizzazione edilizia, la loro realizzazione in assenza di titolo comporta la demolizione. 3. Il Sindaco ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni. 4. In caso di inottemperanza il Sindaco ordina la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso. 5. Qualora le opere realizzate senza autorizzazione consistano in interventi di restauro, di conservazione tipologica e risanamento conservativo, di cui agli articoli 69, 70 e 71, eseguiti su immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo ordina la restituzione in pristino con l'indicazione dei criteri e modalita' diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio. 6. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai commi 3 e 5 non sia possibile, l'Amministrazione individuata al comma 5 irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.