Art. 104.
              Interventi eseguiti senza autorizzazione
 
   1.  L'esecuzione di interventi nonche' la modifica di destinazione
d'uso attuata senza opere  in  assenza  dell'autorizzazione  prevista
dalla  normativa  vigente  o  in  difformita'  da  essa comportano la
sanzione pecuniaria pari al doppio  dell'aumento  del  valore  venale
dell'immobile  conseguente  alla  realizzazione  delle  opere stesse,
determinato  dalle  Direzioni  provinciali  dei  servizi  tecnici   e
comunque  in  misura non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di
richiesta dell'autorizzazione in sanatoria  in  corso  di  esecuzione
delle opere, la sanzione e' applicata nella misura minima. Qualora le
opere  siano  eseguite  in assenza di autorizzazione di dipendenza di
calamita'  naturali  o  di  avversita'  atmosferiche,  dichiarate  di
carattere eccezionale, la sanzione non e' dovuta.
   2.  Qualora  si  tratti  di  opere costituenti unita' fabbricabili
autonome soggette ad autorizzazione edilizia, la  loro  realizzazione
in assenza di titolo comporta la demolizione.
   3.  Il Sindaco ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato
dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni.
   4. In caso di inottemperanza il Sindaco ordina  la  demolizione  a
spese dei responsabili dell'abuso.
   5.  Qualora le opere realizzate senza autorizzazione consistano in
interventi di restauro, di  conservazione  tipologica  e  risanamento
conservativo,  di cui agli articoli 69, 70 e 71, eseguiti su immobili
vincolati ai sensi delle leggi 1› giugno 1939, n. 1089  e  29  giugno
1939,    n.    1497,    l'Amministrazione   competente   a   vigilare
sull'osservanza del vincolo ordina la restituzione  in  pristino  con
l'indicazione   dei   criteri  e  modalita'  diretti  a  ricostituire
l'originario organismo edilizio.
   6. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai commi  3
e  5  non  sia  possibile,  l'Amministrazione  individuata al comma 5
irroga una sanzione pecuniaria  da  lire  un  milione  a  lire  dieci
milioni.