Art. 105.
             Interventi eseguiti senza denuncia o invio
                al comune delle planimetrie catastali
 
   1.  Le esecuzioni di interventi in assenza della denuncia prevista
dall'articolo 68, comma 2,  comporta  l'applicazione  della  sanzione
pecuniaria   pari   al   doppio   dell'aumento   del   valore  venale
dell'immobile conseguente  alla  realizzazione  delle  opere  stesse,
determinato   dalle  Direzioni  provinciali  dei  servizi  tecnici  e
comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila.
   2. Il mancato invio al Comune della copia delle planimetrie di cui
all'articolo 80, comma  3,  comporta  l'applicazione  della  sanzione
pecuniaria di lire centomila.