Art. 105. Interventi eseguiti senza denuncia o invio al comune delle planimetrie catastali 1. Le esecuzioni di interventi in assenza della denuncia prevista dall'articolo 68, comma 2, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse, determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. 2. Il mancato invio al Comune della copia delle planimetrie di cui all'articolo 80, comma 3, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di lire centomila.