Art. 106.
                   Annullamento della concessione
 
   1.  In  caso  di  annullamento  della concessione, qualora non sia
possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative  o  la
restituzione  in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria
pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite,
valutato  dalle  Direzioni  provinciali  dei  servizi   tecnici.   La
valutazione  delle  Direzioni  provinciali  dei  servizi  tecnici  e'
notificata alla parte del  Comune  e  diviene  definitiva  decorsi  i
termini di impugnativa.
   2.  L'integrale  corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata
produce i medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 108.