Art. 106. Annullamento della concessione 1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dalle Direzioni provinciali dei servizi tecnici. La valutazione delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici e' notificata alla parte del Comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. 2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all'articolo 108.