Art. 107.
    Interventi eseguiti in parziale difformita' dalla concessione
 
   1. Le opere eseguite in  parziale  difformita'  dalla  concessione
sono  demolite  a  cura  e spese dei responsabili dell'abuso entro un
termine congruo, e comunque  non  oltre  centoventi  giorni,  fissato
dalla  relativa  ordinanza  del  Sindaco.  Dopo  tale  termine,  sono
demolite a cura del  Comune  e  a  spese  dei  medesimi  responsabili
dell'abuso.
   2.  Qualora  la  demolizione  non possa avvenire senza pregiudizio
della parte eseguita in conformita', il Sindaco applica una  sanzione
pari  al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge
27  luglio  1978,  n.  392,  della  parte  dell'opera  realizzata  in
difformita'  dalla  concessione,  se  ad  uso residenziale, e pari al
doppio  del  valore  venale,  determinato  a  cura  delle   Direzioni
provinciali  dei servizi tecnici, per le opere adibite ad usi diversi
da quello residenziale e, comunque, in misura  non  inferiore  ad  un
milione.
   3. Qualora la sanzione non sia quantificabile in base ai parametri
di  cui  al  comma  2,  essa  e'  determinata nella misura di lire un
milione.