Art. 107. Interventi eseguiti in parziale difformita' dalla concessione 1. Le opere eseguite in parziale difformita' dalla concessione sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro un termine congruo, e comunque non oltre centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del Sindaco. Dopo tale termine, sono demolite a cura del Comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso. 2. Qualora la demolizione non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformita', il Sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformita' dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale e, comunque, in misura non inferiore ad un milione. 3. Qualora la sanzione non sia quantificabile in base ai parametri di cui al comma 2, essa e' determinata nella misura di lire un milione.