Art. 108. Accertamento di conformita' 1. Fino all'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, per i casi di interventi eseguiti in assenza di concessione o in totale difformita' o con variazioni essenziali, e fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative per gli altri casi, il responsabile dell'abuso puo' otenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria o presentare la denuncia in sanatoria quando l'intervento eseguito in assenza di concessione, autorizzazione o denuncia e' conforme agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni. 3. Scaduto il termine, l'interessato puo' ricorrere contro il silenzio-rifiuto. 4. La richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione delle sanzioni. 5. Il rilascio della concessione in sanatoria e' subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero nei soli casi di gratuita' della concessione, in misura singola e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila. 6. Nella somma da corrispondere a titolo di oblazione, di cui al comma 5, e' compreso il contributo previsto dall'articolo 90, comma 1. 7. Detta somma e' versata al Comune ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 8. Per i casi di parziale difformita', l'oblazione e' calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione e comunque in misura non inferiore a cinquecentomila lire. 9. L'autorizzazione in sanatoria e' subordinata al pagamento di una somma determinata dal Sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire duemilioni.