Art. 108.
                     Accertamento di conformita'
 
   1. Fino  all'accertamento  dell'inottemperanza  all'ingiunzione  a
demolire, per i casi di interventi eseguiti in assenza di concessione
o  in  totale  difformita'  o  con variazioni essenziali, e fino alla
irrogazione delle sanzioni amministrative  per  gli  altri  casi,  il
responsabile    dell'abuso    puo'    otenere    la   concessione   o
l'autorizzazione in sanatoria o presentare la denuncia  in  sanatoria
quando    l'intervento    eseguito   in   assenza   di   concessione,
autorizzazione o denuncia  e'  conforme  agli  strumenti  urbanistici
generali  e  di  attuazione  approvati  e non in contrasto con quelli
adottati  sia  al  momento  dell'intervento,  sia  al  momento  della
presentazione della domanda.
   2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria
il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni.
   3.  Scaduto  il  termine,  l'interessato  puo' ricorrere contro il
silenzio-rifiuto.
   4. La richiesta di concessione o di  autorizzazione  in  sanatoria
sospende  l'avvio  o  la  prosecuzione  delle  procedure previste per
l'applicazione delle sanzioni.
   5.  Il  rilascio  della concessione in sanatoria e' subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo  di  concessione  in
misura  doppia,  ovvero nei soli casi di gratuita' della concessione,
in  misura  singola  e  comunque  in  misura  non  inferiore  a  lire
cinquecentomila.
   6.  Nella  somma da corrispondere a titolo di oblazione, di cui al
comma 5, e' compreso il contributo previsto dall'articolo  90,  comma
 
1.
   7.  Detta  somma  e'  versata  al Comune ai sensi dell'articolo 12
della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
   8. Per i casi di parziale difformita',  l'oblazione  e'  calcolata
con  riferimento  alla  parte  di  opera difforme dalla concessione e
comunque in misura non inferiore a cinquecentomila lire.
   9. L'autorizzazione in sanatoria e' subordinata  al  pagamento  di
una   somma   determinata   dal   Sindaco   nella   misura   da  lire
cinquecentomila a lire duemilioni.