Art. 109. Interventi eseguiti su suoli di proprieta' dello Stato e di enti pubblici 1. Qualora sia accertata l'esecuzione di interventi da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 99 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in totale o parziale difformita' dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il Sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. 2. La demolizione e' eseguita a cura del Comune ed a spese dei responsabili dell'abuso.