Art. 109.
 
Interventi eseguiti su suoli di proprieta'  dello  Stato  e  di  enti
pubblici
   1.  Qualora  sia  accertata l'esecuzione di interventi da parte di
soggetti diversi da quelli di  cui  all'articolo  99  in  assenza  di
concessione  ad  edificare,  ovvero  in totale o parziale difformita'
dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio dello  Stato  o
di  enti  pubblici, il Sindaco ordina, dandone comunicazione all'ente
proprietario  del  suolo,   previa   diffida   non   rinnovabile   al
responsabile  dell'abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato
dei luoghi.
   2. La demolizione e' eseguita a cura del Comune  ed  a  spese  dei
responsabili dell'abuso.