Art. 110. Varianti in corso d'opera 1. Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge e dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel caso di realizzazione di varianti di progetto, che non siano in contrasto con i regolamenti edilizi e con gli strumenti urbanistici approvati o adottati, qualora rispettino le seguenti condizioni: a) non comportino modifiche della sagoma ne' aumento del numero delle unita' immobiliari, ne' modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni oltre alla misura massima consentita dall'articolo 75, comma 1; b) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'immobile e alla sicurezza sismica; c) non consistano in modificazioni della quota di imposta dei solai ne' in modificazioni della tipologia dei solai di copertura; d) rispettino le originali caratteristiche costruttive, qualora interessino gli immobili compresi nelle zone omogenee A degli strumenti urbanistici comunali adeguati al Piano urbanistico regionale o gli immobili compresi nelle zone perimetrate, ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale, ovvero ai sensi dell'articolo 17, quinto comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al medesimo strumento urbanistico regionale. 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per le parti di immobili vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 3. L'approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.