Art. 110.
                      Varianti in corso d'opera
 
   1.  Non  si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle
sanzioni previste dalla presente legge  e  dalla  legge  28  febbraio
1985,  n.  47, nel caso di realizzazione di varianti di progetto, che
non siano in contrasto con i regolamenti edilizi e con gli  strumenti
urbanistici  approvati  o  adottati,  qualora  rispettino le seguenti
condizioni:
    a) non comportino modifiche della sagoma ne' aumento  del  numero
delle unita' immobiliari, ne' modifichino la destinazione d'uso delle
costruzioni  oltre  alla  misura massima consentita dall'articolo 75,
comma 1;
    b) non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'immobile  e
alla sicurezza sismica;
    c)  non  consistano  in  modificazioni della quota di imposta dei
solai ne' in modificazioni della tipologia dei solai di copertura;
    d) rispettino le originali caratteristiche  costruttive,  qualora
interessino  gli  immobili  compresi  nelle  zone  omogenee  A  degli
strumenti  urbanistici  comunali  adeguati   al   Piano   urbanistico
regionale  o  gli  immobili compresi nelle zone perimetrate, ai sensi
dell'articolo 21, secondo comma, delle norme di attuazione del  Piano
urbanistico  regionale,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  17, quinto
comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, nei  Comuni  sprovvisti  di
strumenti  urbanistici  adeguati  al  medesimo  strumento urbanistico
regionale.
   2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica per  le  parti
di immobili vincolate ai sensi della legge 1› giugno 1939, n. 1089.
   3.  L'approvazione  della  variante deve comunque essere richiesta
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.