Art. 111.
                        R i s c o s s i o n e
 
   1. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge
vengono riscossi con ingiunzione emessa dal  Sindaco  a  norma  degli
articoli  2  e  seguenti  del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle  entrate  patrimoniali  dello  Stato,
approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.