Art. 113.
                        Demolizione di opere
 
   1.  In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del
Comune, essa e' disposta  dal  Sindaco  sulla  base  di  un  progetto
approvato   dal   Consiglio  o  dalla  Giunta  comunale,  secondo  le
rispettive competenze.
   2. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad
imprese tecnicamente  e  finanziariamente  idonee  iscritte  all'Albo
nazionale  dei  costruttori,  indicate in numero di almeno cinque dal
Provveditorato regionale alle opere pubbliche.
   3. Nel caso  di  impossibilita'  di  affidamento  dei  lavori,  il
Sindaco   ne   da'  notizia  al  Prefetto,  il  quale  provvede  alla
demolizione   con   i   mezzi   a   disposizione    della    pubblica
Amministrazione,  ovvero  tramite impresa iscritta all'Albo nazionale
dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
   4. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di  eseguire  i
lavori comporta la sospensione dall'Albo per un anno.