Art. 115.
     Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi
 
   1.  In caso di inerzia del Sindaco nell'adozione dei provvedimenti
sanzionatori,  protrattisi  per  quindici  giorni  oltre  il  termine
fissato   dall'articolo  98,  comma  5,  l'Assessore  regionale  alla
pianificazione  territoriale  provvede  a  diffidare  il  Sindaco   e
contestualmente a dare comunicazione all'Autorita' giudiziaria.
   2.  Qualora  si tratti di interventi effettuati senza concessione,
in totale difformita' dalla concessione o con variazioni  essenziali,
o   di  lottizzazione  di  terreni  a  scopo  edificatorio  senza  la
prescritta autorizzazione, nell'ipotesi di grave danno urbanistico il
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della  Giunta
stessa,  nomina  un  commissario  per  l'adozione  dei  provvedimenti
necessari.
   3. Per l'adempimento di detta incombenza il commissario si  avvale
degli uffici e dei fondi comunali.
   4.   Nella   funzione  di  commissario  puo'  essere  nominato  un
dipendente regionale, di grado non inferiore al sesto livello,  o  un
professionista esterno, esperto in materia urbanistica.