Art. 115. Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi 1. In caso di inerzia del Sindaco nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori, protrattisi per quindici giorni oltre il termine fissato dall'articolo 98, comma 5, l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale provvede a diffidare il Sindaco e contestualmente a dare comunicazione all'Autorita' giudiziaria. 2. Qualora si tratti di interventi effettuati senza concessione, in totale difformita' dalla concessione o con variazioni essenziali, o di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, nell'ipotesi di grave danno urbanistico il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, nomina un commissario per l'adozione dei provvedimenti necessari. 3. Per l'adempimento di detta incombenza il commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali. 4. Nella funzione di commissario puo' essere nominato un dipendente regionale, di grado non inferiore al sesto livello, o un professionista esterno, esperto in materia urbanistica.