Art. 116.
                      Disposizioni applicative
 
   1.  Non  sono  da considerarsi, ai fini della determinazione delle
sanzioni, le variazioni nelle misure del progetto  non  superiori  al
2%.
   2.  Le sanzioni pecuniarie sono rideterminate annualmente entro il
31 marzo, in applicazione degli indici di adeguamento ISTAT del  mese
di  gennaio,  con  decreto  del Presidente della Giunta regionale, da
pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
   3.  Per  l'esercizio   della   vigilanza   urbanistica   il   Capo
dell'Ufficio  tecnico  comunale  o  un  suo  delegato  ha  titolo per
accedere alla proprieta' altrui per eseguire ispezioni, rilevamenti e
misurazioni.