Art. 116. Disposizioni applicative 1. Non sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle sanzioni, le variazioni nelle misure del progetto non superiori al 2%. 2. Le sanzioni pecuniarie sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo, in applicazione degli indici di adeguamento ISTAT del mese di gennaio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 3. Per l'esercizio della vigilanza urbanistica il Capo dell'Ufficio tecnico comunale o un suo delegato ha titolo per accedere alla proprieta' altrui per eseguire ispezioni, rilevamenti e misurazioni.