Art. 97.
 
Ritardato   od   omesso   pagamento  del  contributo  afferente  alla
concessionie
   1. Il mancato versamento, nei  termini  di  cui  all'articolo  82,
comma  3,  all'articolo  84,  comma  4, del contributo di concessione
previsto dall'articolo 90, comma 1, comporta:
    a) l'aumento del contributo  in  misura  pari  al  20  per  cento
qualora  il  versamento  del contributo sia effettuato nei successivi
centoventi giorni;
    b) l'aumento del contributo  in  misura  pari  al  50  per  cento
quando,  superato  il  termine  di cui alla lettera a), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
    c) l'aumento del contributo in  misura  pari  al  100  per  cento
quando,  superato  il  termine  di cui alla lettera b), il ritardo si
protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
   2.  Le  misure di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 non si
cumulano.
   3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1  si
applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
   4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma
1,  il  Comune  provvede  alla  riscossione  coattiva del complessivo
credito nei modi previsti dall'articolo 111.