Art. 97. Ritardato od omesso pagamento del contributo afferente alla concessionie 1. Il mancato versamento, nei termini di cui all'articolo 82, comma 3, all'articolo 84, comma 4, del contributo di concessione previsto dall'articolo 90, comma 1, comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. 2. Le misure di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 non si cumulano. 3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. 4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il Comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 111.