Art. 98. Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia 1. Il Sindaco esercita la vigilanza sull'attivita' urbanistico- edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed alle modalita' esecutive fissate nella concessione o nell'autorizzazione. 2. Il Sindaco, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate da leggi statali, regionali o dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, a vincolo di inedificabilita', o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, qualora il responsabile dell'abuso non ottemperi nel termine perentorio di quindici giorni all'ingiunzione di demolizione. 3. Per aree soggette a vincolo di inedificabilita' si intendono quelle sulle quali e' esclusa la realizzabilita' di ogni intervento modificativo dell'assetto del territorio. 4. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree di cui alle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco applica le sanzioni previste al comma 2, previa comunicazione alle amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. 5. Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal comma 4, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali, l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e modalita' di cui al comma 1, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro sessanta giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. 6. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, al Presidente della Giunta regionale ed al Sindaco, il quale verifica entro trenta giorni la regolarita' delle opere e dispone gli atti conseguenti, ai sensi del comma 5. 7. Il Corpo forestale regionale, nell'ambito dei territori destinati a parco o riserva naturale od a zona di particolare pregio paesistico ed ambientale di cui agli articoli 18 e 19, provvede a segnalare alle autorita' di cui al comma 6 la violazione delle norme urbanistiche vigenti adottate e di salvaguardia.