Art. 98.
            Vigilanza sull'attivita' urbanistico-edilizia
 
   1. Il Sindaco esercita la  vigilanza  sull'attivita'  urbanistico-
edilizia  nel  territorio comunale per assicurare la rispondenza alle
norme di legge e di regolamento, alle  prescrizioni  degli  strumenti
urbanistici  e  dei  regolamenti  edilizi ed alle modalita' esecutive
fissate nella concessione o nell'autorizzazione.
   2. Il Sindaco, quando accerti l'inizio  di  opere  eseguite  senza
titolo  su  aree  assoggettate  da  leggi  statali, regionali o dagli
strumenti   urbanistici   vigenti   o   adottati,   a   vincolo    di
inedificabilita',  o  destinate  ad  opere e spazi pubblici ovvero ad
interventi di edilizia residenziale pubblica di  cui  alla  legge  18
aprile  1962,  n.  167  e  successive  modificazioni ed integrazioni,
provvede alla demolizione e al ripristino  dello  stato  dei  luoghi,
qualora   il   responsabile  dell'abuso  non  ottemperi  nel  termine
perentorio di quindici giorni all'ingiunzione di demolizione.
   3. Per aree soggette a vincolo di  inedificabilita'  si  intendono
quelle  sulle  quali e' esclusa la realizzabilita' di ogni intervento
modificativo dell'assetto del territorio.
   4. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela  di  cui  al
R.D.  30  dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonche' delle aree di  cui  alle
leggi 1› giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  il  Sindaco  applica  le  sanzioni
previste  al  comma  2,  previa  comunicazione  alle  amministrazioni
competenti, le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della
demolizione, anche di propria iniziativa.
   5.  Ferma  rimanendo  l'ipotesi  prevista dal comma 4, qualora sia
constatata, dai  competenti  uffici  comunali,  l'inosservanza  delle
norme,  delle  prescrizioni e modalita' di cui al comma 1, il Sindaco
ordina l'immediata  sospensione  dei  lavori,  che  ha  effetto  fino
all'adozione  dei  provvedimenti  definitivi  di  cui  ai  successivi
articoli, da adottare e notificare entro sessanta giorni  dall'ordine
di sospensione dei lavori.
   6.  Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi
in cui vengono realizzate le opere non  sia  esibita  la  concessione
ovvero  non sia stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti
gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne  danno
immediata  comunicazione  all'autorita'  giudiziaria,  al  Presidente
della Giunta regionale ed al Sindaco, il quale verifica entro  trenta
giorni  la regolarita' delle opere e dispone gli atti conseguenti, ai
sensi del comma 5.
   7.  Il  Corpo  forestale  regionale,  nell'ambito  dei   territori
destinati  a parco o riserva naturale od a zona di particolare pregio
paesistico ed ambientale di cui agli articoli 18  e  19,  provvede  a
segnalare  alle autorita' di cui al comma 6 la violazione delle norme
urbanistiche vigenti adottate e di salvaguardia.