Art. 99.
         Opere di Amministrazioni statali e degli altri enti
       soggette all'accertamento di compatibilita' urbanistica
 
   1.  In  caso  di  opere  iniziate  o  realizzate  senza titolo, in
difformita' o con variazioni del progetto autorizzato,  da  parte  di
Amministrazioni  statali,  per l'applicazione delle sanzioni previste
dalla legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  il  Presidente  della  Giunta
regionale  non  appena  avuta l'informazione dal Sindaco, esperita la
dovuta istruttoria, entro 15 giorni provvede a proporre al  Ministero
dei lavori pubblici la relativa sanzione.
   2.  La  sanzione,  concordata  con  la  Regione,  e' applicata dal
Ministro dei lavori pubblici.
   3. La procedura prevista ai commi 1 e 2 trova  applicazione  anche
in  caso  di  opere pubbliche di interesse statale realizzate da enti
istituzionalmente competenti.
   4.  Per  le  opere  realizzate  dagli   altri   enti   contemplati
all'articolo 89, le sanzioni sono applicate dalla Regione.