Art. 99. Opere di Amministrazioni statali e degli altri enti soggette all'accertamento di compatibilita' urbanistica 1. In caso di opere iniziate o realizzate senza titolo, in difformita' o con variazioni del progetto autorizzato, da parte di Amministrazioni statali, per l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Presidente della Giunta regionale non appena avuta l'informazione dal Sindaco, esperita la dovuta istruttoria, entro 15 giorni provvede a proporre al Ministero dei lavori pubblici la relativa sanzione. 2. La sanzione, concordata con la Regione, e' applicata dal Ministro dei lavori pubblici. 3. La procedura prevista ai commi 1 e 2 trova applicazione anche in caso di opere pubbliche di interesse statale realizzate da enti istituzionalmente competenti. 4. Per le opere realizzate dagli altri enti contemplati all'articolo 89, le sanzioni sono applicate dalla Regione.