Art. 63
Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio
1. La Provincia, nell'esercizio della propria competenza
legislativa primaria in materia di tutela del paesaggio, disciplina
le forme e le modalita' di tutela del paesaggio, in coerenza e in
attuazione del PUP, quale piano avente valenza di piano
paesaggistico, approfondite e integrate dai PTC e dai PRG, con
riferimento al relativo territorio, ai sensi degli articoli 23 e 24.