Art. 63 
 
      Disposizioni generali in materia di tutela del paesaggio 
 
  1.  La   Provincia,   nell'esercizio   della   propria   competenza
legislativa primaria in materia di tutela del  paesaggio,  disciplina
le forme e le modalita' di tutela del paesaggio,  in  coerenza  e  in
attuazione  del  PUP,   quale   piano   avente   valenza   di   piano
paesaggistico, approfondite e  integrate  dai  PTC  e  dai  PRG,  con
riferimento al relativo territorio, ai sensi degli articoli 23 e 24.