Art. 64
Interventi e piani assoggettati
ad autorizzazione paesaggistica
1. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della
sottocommissione della CUP:
a) in qualunque parte del territorio provinciale, i lavori relativi
ad aeroporti, linee ferroviarie, nuove strade statali e provinciali,
cave e miniere superficiali, costruzione di dighe, impianti
idroelettrici, discariche, piste da sci e relativi bacini
d'innevamento, impianti a fune, posa di condotte principali non
interrate per il trasporto di fluidi anche energetici, impianti
eolici;
b) nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli
strumenti di pianificazione, la realizzazione di nuove linee
elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di potenza superiore
a 30.000 volt.
2. Gli interventi che non sono soggetti ad autorizzazione della
sottocommissione della CUP o del sindaco, secondo quanto previsto da
quest'articolo, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della
CPC se interessano:
a) il territorio del Parco nazionale dello Stelvio;
b) il territorio dei parchi naturali provinciali;
c) le aree di tutela ambientale individuate dal PUP;
d) i beni ambientali di cui all'art. 65;
e) fuori dai centri abitati, la posa di cippi o simboli
commemorativi e di cartelli o di altri mezzi pubblicitari;
f) nelle aree di tutela ambientale, i muri di sostegno e di
contenimento superiori a tre metri di altezza;
g) nelle aree di tutela ambientale, tutti gli altri interventi che
non sono liberi ai sensi del comma 5.
3. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC i piani
attuativi, compresi i piani guida, che interessano zone anche
parzialmente comprese in aree di tutela.
4. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica del sindaco, nelle
aree di tutela ambientale, i seguenti interventi:
a) le recinzioni;
b) i muri di sostegno e di contenimento fino a tre metri di
altezza;
c) le pavimentazioni stradali;
d) gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e), del comma 3,
dell'art. 78.
5. L'autorizzazione paesaggistica non e' richiesta per:
a) tutti gli interventi edilizi liberi ai sensi dell'art. 78, a
eccezione di quelli previsti dall'art. 78, comma 3, lettere n) e o);
b) le opere e gli interventi previsti in piani attuativi gia'
autorizzati ai fini della tutela del paesaggio ai sensi del comma 3 e
che sono stati autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 7, comma
9;
c) le varianti in corso d'opera di cui all'art. 92.
6. In riferimento agli interventi soggetti ad autorizzazione
paesaggistica ai sensi di quest'articolo di competenza della regione
o dello Stato, l'autorizzazione paesaggistica e' rilasciata dalla
giunta provinciale secondo quanto previsto dall'art. 68. Per gli
interventi di competenza della Provincia all'autorizzazione provvede
direttamente la struttura provinciale competente in materia, secondo
quanto previsto dall'art. 68.