Art. 64 
 
                   Interventi e piani assoggettati 
                   ad autorizzazione paesaggistica 
 
  1.   Sono   soggetti   ad   autorizzazione   paesaggistica    della
sottocommissione della CUP: 
  a) in qualunque parte del territorio provinciale, i lavori relativi
ad aeroporti, linee ferroviarie, nuove strade statali e  provinciali,
cave  e  miniere  superficiali,  costruzione   di   dighe,   impianti
idroelettrici,  discariche,  piste   da   sci   e   relativi   bacini
d'innevamento, impianti a  fune,  posa  di  condotte  principali  non
interrate per il  trasporto  di  fluidi  anche  energetici,  impianti
eolici; 
  b) nelle aree non destinate specificatamente all'insediamento dagli
strumenti  di  pianificazione,  la  realizzazione  di   nuove   linee
elettriche o la sostituzione di quelle esistenti di potenza superiore
a 30.000 volt. 
  2. Gli interventi che non sono  soggetti  ad  autorizzazione  della
sottocommissione della CUP o del sindaco, secondo quanto previsto  da
quest'articolo, sono soggetti ad autorizzazione  paesaggistica  della
CPC se interessano: 
  a) il territorio del Parco nazionale dello Stelvio; 
  b) il territorio dei parchi naturali provinciali; 
  c) le aree di tutela ambientale individuate dal PUP; 
  d) i beni ambientali di cui all'art. 65; 
  e)  fuori  dai  centri  abitati,  la  posa  di  cippi   o   simboli
commemorativi e di cartelli o di altri mezzi pubblicitari; 
  f) nelle aree di  tutela  ambientale,  i  muri  di  sostegno  e  di
contenimento superiori a tre metri di altezza; 
  g) nelle aree di tutela ambientale, tutti gli altri interventi  che
non sono liberi ai sensi del comma 5. 
  3. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica della CPC i  piani
attuativi,  compresi  i  piani  guida,  che  interessano  zone  anche
parzialmente comprese in aree di tutela. 
  4. Sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica del sindaco, nelle
aree di tutela ambientale, i seguenti interventi: 
  a) le recinzioni; 
  b) i muri di sostegno  e  di  contenimento  fino  a  tre  metri  di
altezza; 
  c) le pavimentazioni stradali; 
  d) gli interventi di cui alle lettere c), d) ed e),  del  comma  3,
dell'art. 78. 
  5. L'autorizzazione paesaggistica non e' richiesta per: 
  a) tutti gli interventi edilizi liberi ai  sensi  dell'art.  78,  a
eccezione di quelli previsti dall'art. 78, comma 3, lettere n) e o); 
  b) le opere e gli  interventi  previsti  in  piani  attuativi  gia'
autorizzati ai fini della tutela del paesaggio ai sensi del comma 3 e
che sono stati autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 7, comma
9; 
  c) le varianti in corso d'opera di cui all'art. 92. 
  6.  In  riferimento  agli  interventi  soggetti  ad  autorizzazione
paesaggistica ai sensi di quest'articolo di competenza della  regione
o dello Stato, l'autorizzazione  paesaggistica  e'  rilasciata  dalla
giunta provinciale secondo quanto  previsto  dall'art.  68.  Per  gli
interventi di competenza della Provincia all'autorizzazione  provvede
direttamente la struttura provinciale competente in materia,  secondo
quanto previsto dall'art. 68.