Art. 65
Individuazione di beni ambientali
e inclusione negli elenchi
1. La giunta provinciale, sentita la CPC competente per territorio,
individua e inserisce in uno o piu' elenchi:
a) i beni immobili, anche non compresi nelle aree di tutela
ambientale individuate dal PUP, che rivestono cospicui caratteri di
bellezza naturale o di singolarita' ecologica o formano punti di
vista o di belvedere;
b) gli alberi monumentali perche' appartengono a specie rare o
hanno una forma particolare o un peculiare pregio paesaggistico o
rappresentano una testimonianza o un simbolo della storia, della
tradizione o della cultura locale, e gli alberi monumentali
riconosciuti come beni ambientali tra quelli censiti ai sensi
dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani);
c) le opere d'infrastrutturazione del territorio e i manufatti,
anche non soggetti alle norme per la tutela delle cose d'interesse
storico o artistico, che si distinguono, singolarmente o nel loro
insieme, per il loro peculiare interesse architettonico.
2. Tra i beni inseriti negli elenchi previsti dal comma 1 la giunta
provinciale individua le aree agricole di pregio, che per la presenza
di singolari produzioni tipiche o per lo speciale rilievo
paesaggistico si configurano come beni ambientali non suscettibili di
riduzione ai sensi dell'art. 112, comma 8.
3. Chiunque puo' segnalare alla struttura provinciale competente in
materia di urbanistica la presenza di un bene con le caratteristiche
previste dal comma 1, presentando a tal fine un'adeguata
documentazione. La struttura esamina la richiesta, sentita la CPC. Se
il parere della CPC non e' reso entro quaranta giorni, la struttura
provinciale competente presenta comunque alla giunta provinciale la
proposta di inserimento negli elenchi, quando ravvisa la presenza
delle caratteristiche previste dal comma 1.
4. La deliberazione della giunta provinciale che individua i beni
e' comunicata al proprietario, al possessore o al detentore ed e'
pubblicata all'albo dei comuni interessati per trenta giorni e sul
sito internet istituzionale della Provincia, e aggiorna il PUP
secondo quanto previsto dal PUP medesimo.
5. I comuni possono contribuire alla valorizzazione dei beni
individuati ai sensi di quest'articolo in proprio o affidando
l'intervento ai soggetti privati o ad amministrazioni separate per i
beni di uso civico, anche mediante la predisposizione di percorsi
adeguatamente segnalati. I comuni, inoltre, possono contribuire alla
loro manutenzione. Le competenti strutture provinciali possono
fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su richiesta, la
consulenza necessaria per un'adeguata manutenzione degli alberi
monumentali e per il loro controllo fitosanitario.
6. Se per fatti sopravvenuti un bene incluso negli elenchi perde le
caratteristiche previste dal comma 1, il proprietario puo' presentare
alla struttura provinciale competente in materia di urbanistica
domanda di cancellazione dall'elenco, allegando la documentazione che
prova la perdita delle caratteristiche. Se il parere della CPC non e'
reso entro quaranta giorni, la struttura provinciale competente
presenta comunque alla giunta provinciale la proposta di
cancellazione dagli elenchi, quando ravvisa la perdita delle
caratteristiche previste dal comma 1. Se la giunta provinciale
dispone la cancellazione del bene dall'elenco ne da' comunicazione al
richiedente. Con il medesimo procedimento si provvede alla
cancellazione del bene dagli elenchi anche su richiesta del comune
nel cui territorio e' situato il bene o su iniziativa della struttura
provinciale competente in materia di urbanistica.