Art. 65 
 
                  Individuazione di beni ambientali 
                     e inclusione negli elenchi 
 
  1. La giunta provinciale, sentita la CPC competente per territorio,
individua e inserisce in uno o piu' elenchi: 
  a) i beni  immobili,  anche  non  compresi  nelle  aree  di  tutela
ambientale individuate dal PUP, che rivestono cospicui  caratteri  di
bellezza naturale o di singolarita'  ecologica  o  formano  punti  di
vista o di belvedere; 
  b) gli alberi monumentali perche'  appartengono  a  specie  rare  o
hanno una forma particolare o un  peculiare  pregio  paesaggistico  o
rappresentano una testimonianza o  un  simbolo  della  storia,  della
tradizione  o  della  cultura  locale,  e  gli   alberi   monumentali
riconosciuti  come  beni  ambientali  tra  quelli  censiti  ai  sensi
dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani); 
  c) le opere d'infrastrutturazione del  territorio  e  i  manufatti,
anche non soggetti alle norme per la tutela  delle  cose  d'interesse
storico o artistico, che si distinguono,  singolarmente  o  nel  loro
insieme, per il loro peculiare interesse architettonico. 
  2. Tra i beni inseriti negli elenchi previsti dal comma 1 la giunta
provinciale individua le aree agricole di pregio, che per la presenza
di  singolari  produzioni  tipiche  o   per   lo   speciale   rilievo
paesaggistico si configurano come beni ambientali non suscettibili di
riduzione ai sensi dell'art. 112, comma 8. 
  3. Chiunque puo' segnalare alla struttura provinciale competente in
materia di urbanistica la presenza di un bene con le  caratteristiche
previste  dal  comma  1,   presentando   a   tal   fine   un'adeguata
documentazione. La struttura esamina la richiesta, sentita la CPC. Se
il parere della CPC non e' reso entro quaranta giorni,  la  struttura
provinciale competente presenta comunque alla giunta  provinciale  la
proposta di inserimento negli elenchi,  quando  ravvisa  la  presenza
delle caratteristiche previste dal comma 1. 
  4. La deliberazione della giunta provinciale che individua  i  beni
e' comunicata al proprietario, al possessore o  al  detentore  ed  e'
pubblicata all'albo dei comuni interessati per trenta  giorni  e  sul
sito internet  istituzionale  della  Provincia,  e  aggiorna  il  PUP
secondo quanto previsto dal PUP medesimo. 
  5. I  comuni  possono  contribuire  alla  valorizzazione  dei  beni
individuati  ai  sensi  di  quest'articolo  in  proprio  o  affidando
l'intervento ai soggetti privati o ad amministrazioni separate per  i
beni di uso civico, anche mediante  la  predisposizione  di  percorsi
adeguatamente segnalati. I comuni, inoltre, possono contribuire  alla
loro  manutenzione.  Le  competenti  strutture  provinciali   possono
fornire ai comuni o ai soggetti privati coinvolti, su  richiesta,  la
consulenza  necessaria  per  un'adeguata  manutenzione  degli  alberi
monumentali e per il loro controllo fitosanitario. 
  6. Se per fatti sopravvenuti un bene incluso negli elenchi perde le
caratteristiche previste dal comma 1, il proprietario puo' presentare
alla struttura  provinciale  competente  in  materia  di  urbanistica
domanda di cancellazione dall'elenco, allegando la documentazione che
prova la perdita delle caratteristiche. Se il parere della CPC non e'
reso entro  quaranta  giorni,  la  struttura  provinciale  competente
presenta  comunque   alla   giunta   provinciale   la   proposta   di
cancellazione  dagli  elenchi,  quando  ravvisa  la   perdita   delle
caratteristiche previste  dal  comma  1.  Se  la  giunta  provinciale
dispone la cancellazione del bene dall'elenco ne da' comunicazione al
richiedente.  Con  il  medesimo   procedimento   si   provvede   alla
cancellazione del bene dagli elenchi anche su  richiesta  del  comune
nel cui territorio e' situato il bene o su iniziativa della struttura
provinciale competente in materia di urbanistica.