Art. 66 
 
Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di piu'
  soggetti,  autorizzazioni  paesaggistiche  per  opere  soggette   a
  valutazione   d'impatto    ambientale    e    tra    autorizzazioni
  paesaggistiche e autorizzazioni rilasciate  ai  sensi  della  legge
  provinciale 17 febbraio 2003, n.  1  (legge  provinciale  sui  beni
  culturali 2003) 
 
  1. Nel rispetto delle finalita' di  semplificazione  perseguite  da
questa  legge,  se  su  un  medesimo  intervento  sono   chiamati   a
pronunciarsi, a fini paesaggistici, anche per profili distinti,  piu'
organi  di  enti  diversi  tra  comune,  comunita'  e  Provincia,  le
autorizzazioni paesaggistiche di competenza della comunita' assorbono
quelle  di  competenza  del  comune  e  quelle  di  competenza  della
Provincia assorbono le autorizzazioni della comunita' o  del  comune.
Questa disposizione si applica anche alle ipotesi previste dai  commi
2 e 3. 
  2. Per i progetti soggetti a procedimento di valutazione  d'impatto
ambientale,  l'autorizzazione  paesaggistica   richiesta   ai   sensi
dell'art. 64 e' resa, nella conferenza di servizi prevista  dall'art.
12  della  legge  provinciale  17  settembre  2013,  n.   19   (legge
provinciale  sulla  valutazione  d'impatto  ambientale   2013),   dal
dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela
del paesaggio. In casi di particolare complessita' il dirigente  puo'
chiedere un parere preventivo alla sottocommissione della CUP. 
  3. Per i progetti soggetti a procedimento di  autorizzazione  unica
territoriale l'autorizzazione paesaggistica e' resa, nella conferenza
di servizi  prevista  dall'art.  21  della  legge  provinciale  sulla
valutazione d'impatto ambientale 2013,  dalla  struttura  provinciale
competente in materia di tutela del paesaggio. 
  4. Se la realizzazione del medesimo intervento e'  soggetta,  anche
in parte, ad autorizzazione paesaggistica  e  all'autorizzazione  del
soprintendente competente ai sensi della legge provinciale  sui  beni
culturali  2003,  l'autorizzazione   del   soprintendente   comprende
l'autorizzazione paesaggistica, secondo le seguenti modalita': 
  a) per  tutti  gli  interventi  sottoposti  al  parere  dell'organo
consultivo previsto dall'art. 4  della  legge  provinciale  sui  beni
culturali 2003, l'autorizzazione paesaggistica e' resa,  in  sede  di
comitato, dal rappresentante della struttura  provinciale  competente
in  materia  di  urbanistica.   A   tal   fine   il   rappresentante,
espressamente  delegato  dall'organo  competente,  esprime  in   modo
vincolante il parere della struttura competente; 
  b) nei casi diversi dalla lettera a), il soprintendente  acquisisce
il parere  dell'organo  competente  al  rilascio  dell'autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell'art. 64.