Art. 66 Coordinamento tra autorizzazioni paesaggistiche di competenza di piu' soggetti, autorizzazioni paesaggistiche per opere soggette a valutazione d'impatto ambientale e tra autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge provinciale 17 febbraio 2003, n. 1 (legge provinciale sui beni culturali 2003) 1. Nel rispetto delle finalita' di semplificazione perseguite da questa legge, se su un medesimo intervento sono chiamati a pronunciarsi, a fini paesaggistici, anche per profili distinti, piu' organi di enti diversi tra comune, comunita' e Provincia, le autorizzazioni paesaggistiche di competenza della comunita' assorbono quelle di competenza del comune e quelle di competenza della Provincia assorbono le autorizzazioni della comunita' o del comune. Questa disposizione si applica anche alle ipotesi previste dai commi 2 e 3. 2. Per i progetti soggetti a procedimento di valutazione d'impatto ambientale, l'autorizzazione paesaggistica richiesta ai sensi dell'art. 64 e' resa, nella conferenza di servizi prevista dall'art. 12 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. In casi di particolare complessita' il dirigente puo' chiedere un parere preventivo alla sottocommissione della CUP. 3. Per i progetti soggetti a procedimento di autorizzazione unica territoriale l'autorizzazione paesaggistica e' resa, nella conferenza di servizi prevista dall'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dalla struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio. 4. Se la realizzazione del medesimo intervento e' soggetta, anche in parte, ad autorizzazione paesaggistica e all'autorizzazione del soprintendente competente ai sensi della legge provinciale sui beni culturali 2003, l'autorizzazione del soprintendente comprende l'autorizzazione paesaggistica, secondo le seguenti modalita': a) per tutti gli interventi sottoposti al parere dell'organo consultivo previsto dall'art. 4 della legge provinciale sui beni culturali 2003, l'autorizzazione paesaggistica e' resa, in sede di comitato, dal rappresentante della struttura provinciale competente in materia di urbanistica. A tal fine il rappresentante, espressamente delegato dall'organo competente, esprime in modo vincolante il parere della struttura competente; b) nei casi diversi dalla lettera a), il soprintendente acquisisce il parere dell'organo competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 64.