Art. 67
Procedimento di rilascio e validita'
dell'autorizzazione paesaggistica
1. I proprietari dell'immobile e i soggetti in possesso di altro
titolo idoneo che intendono realizzare gli interventi previsti
dall'art. 64 presentano all'organo competente una domanda di
autorizzazione, corredata dalla documentazione individuata dal
regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Gli interventi non
possono essere iniziati fino al rilascio dell'autorizzazione.
2. Il soggetto che intende procedere alla formazione dei piani
attuativi, compresi i piani guida, previsti da questa legge presenta
alla CPC domanda di autorizzazione paesaggistica, quando il piano
interessa zone comprese, anche parzialmente, nelle aree sottoposte a
tutela. Quando i piani attuativi contengono precise disposizioni
planivolumetriche, tipologiche e formali per la realizzazione degli
interventi da essi previsti, la CPC, nell'autorizzazione
paesaggistica del piano attuativo, precisa che l'autorizzazione resa
comprende anche l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione
di questi interventi.
3. L'autorizzazione paesaggistica e' efficace per cinque anni dal
rilascio. Se l'autorizzazione e' necessaria per l'esecuzione di un
intervento soggetto a permesso di costruire o a SCIA, la scadenza
dell'autorizzazione paesaggistica coincide con quella del titolo
abilitativo edilizio, anche nel caso di proroga del titolo. In ogni
caso la domanda di permesso di costruire o la SCIA sono richieste o
presentate, rispettivamente, entro un anno dal rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica. Quando, per apportare varianti
progettuali al medesimo intervento, e' necessario chiedere un nuovo
titolo edilizio, e' richiesta una nuova autorizzazione paesaggistica.
4. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e'
di sessanta giorni dalla domanda. Nel corso del procedimento per il
rilascio dell'autorizzazione il responsabile del procedimento puo'
chiedere la presentazione, da parte del richiedente, di elaborati
progettuali integrativi o sostitutivi rispetto a quelli gia'
presentati. Se l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica rileva che gli interventi oggetto della domanda non
possono essere autorizzati, con la comunicazione dei motivi ostativi
prevista dall'art. 27-bis della legge provinciale sull'attivita'
amministrativa 1992 assegna all'interessato un termine per la
proposizione di soluzioni idonee a superare i motivi che ostano al
rilascio.
5. L'autorizzazione paesaggistica puo' contenere prescrizioni che
impongono l'adozione di misure particolari di tutela. Le prescrizioni
non possono comunque introdurre limiti alle altezze e alle cubature
diversi da quelli previsti dagli strumenti di pianificazione
territoriale per le zone specificatamente destinate all'insediamento.
6. Per l'autorizzazione paesaggistica delle opere destinate alla
difesa nazionale si applica quanto previsto dal decreto legislativo
n. 42 del 2004.