Art. 67 
 
                Procedimento di rilascio e validita' 
                  dell'autorizzazione paesaggistica 
 
  1. I proprietari dell'immobile e i soggetti in  possesso  di  altro
titolo  idoneo  che  intendono  realizzare  gli  interventi  previsti
dall'art.  64  presentano  all'organo  competente  una   domanda   di
autorizzazione,  corredata  dalla  documentazione   individuata   dal
regolamento  urbanistico-edilizio  provinciale.  Gli  interventi  non
possono essere iniziati fino al rilascio dell'autorizzazione. 
  2. Il soggetto che intende  procedere  alla  formazione  dei  piani
attuativi, compresi i piani guida, previsti da questa legge  presenta
alla CPC domanda di autorizzazione  paesaggistica,  quando  il  piano
interessa zone comprese, anche parzialmente, nelle aree sottoposte  a
tutela. Quando i  piani  attuativi  contengono  precise  disposizioni
planivolumetriche, tipologiche e formali per la  realizzazione  degli
interventi   da   essi   previsti,   la   CPC,    nell'autorizzazione
paesaggistica del piano attuativo, precisa che l'autorizzazione  resa
comprende anche l'autorizzazione paesaggistica per  la  realizzazione
di questi interventi. 
  3. L'autorizzazione paesaggistica e' efficace per cinque  anni  dal
rilascio. Se l'autorizzazione e' necessaria per  l'esecuzione  di  un
intervento soggetto a permesso di costruire o  a  SCIA,  la  scadenza
dell'autorizzazione paesaggistica  coincide  con  quella  del  titolo
abilitativo edilizio, anche nel caso di proroga del titolo.  In  ogni
caso la domanda di permesso di costruire o la SCIA sono  richieste  o
presentate,   rispettivamente,   entro   un   anno    dal    rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica.  Quando,  per  apportare  varianti
progettuali al medesimo intervento, e' necessario chiedere  un  nuovo
titolo edilizio, e' richiesta una nuova autorizzazione paesaggistica. 
  4. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica  e'
di sessanta giorni dalla domanda. Nel corso del procedimento  per  il
rilascio dell'autorizzazione il responsabile  del  procedimento  puo'
chiedere la presentazione, da parte  del  richiedente,  di  elaborati
progettuali  integrativi  o  sostitutivi  rispetto  a   quelli   gia'
presentati. Se l'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione
paesaggistica rileva che gli interventi  oggetto  della  domanda  non
possono essere autorizzati, con la comunicazione dei motivi  ostativi
prevista dall'art.  27-bis  della  legge  provinciale  sull'attivita'
amministrativa  1992  assegna  all'interessato  un  termine  per   la
proposizione di soluzioni idonee a superare i motivi  che  ostano  al
rilascio. 
  5. L'autorizzazione paesaggistica puo' contenere  prescrizioni  che
impongono l'adozione di misure particolari di tutela. Le prescrizioni
non possono comunque introdurre limiti alle altezze e  alle  cubature
diversi  da  quelli  previsti  dagli  strumenti   di   pianificazione
territoriale per le zone specificatamente destinate all'insediamento. 
  6. Per l'autorizzazione paesaggistica delle  opere  destinate  alla
difesa nazionale si applica quanto previsto dal  decreto  legislativo
n. 42 del 2004.