Art. 68
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione per le opere di
competenza statale, regionale o provinciale
1. Il rilascio dell'autorizzazione riguardante opere pubbliche di
spettanza dello Stato o della regione spetta alla giunta provinciale,
sentita la sottocommissione della CUP. I relativi provvedimenti sono
emessi d'intesa con le amministrazioni interessate.
2. Per le opere pubbliche di competenza della Provincia
l'autorizzazione paesaggistica e' rilasciata dalla struttura
provinciale competente in materia entro il termine di sessanta giorni
dalla domanda.