Art. 81 Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale) 1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'art. 62-bis della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le seguenti: «a-bis) definizione, ai fini dell'art. 17, comma 5, lettera c), congiuntamente alle aziende sanitarie locali, dei contenuti degli accordi con i soggetti erogatori pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati; a-ter) attivita' di controllo del sistema sanitario regionale;». 2. Dopo il comma 2 dell'art. 62-bis della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: «2-bis. L'agenzia, per i fini di cui al comma 1, lettera a-ter), predispone annualmente il piano dei controlli definendo modalita' e termini: a) di monitoraggio delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale, che devono rispondere a criteri di appropriatezza e di qualita'; b) di valutazione degli esiti analitici delle funzioni non tariffabili rese dagli erogatori pubblici; c) dei controlli che le aziende sanitarie locali sono tenute a svolgere nei confronti dei soggetti privati accreditati; d) delle proprie attivita' di vigilanza e di verifica nei confronti delle aziende sanitarie locali, degli IRCCS, degli enti pubblici ed equiparati e degli erogatori privati accreditati.».