Art. 81 
 
        Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 
             (Riordino del Servizio sanitario regionale) 
 
  1. Dopo la lettera a) del comma  1  dell'art.  62-bis  della  legge
regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni,  sono
aggiunte le seguenti: 
    «a-bis) definizione, ai fini dell'art. 17, comma 5,  lettera  c),
congiuntamente alle aziende sanitarie  locali,  dei  contenuti  degli
accordi  con  i  soggetti  erogatori  pubblici  o  equiparati  e  dei
contratti con i soggetti erogatori privati accreditati; 
    a-ter) attivita' di controllo del sistema sanitario regionale;». 
  2. Dopo il comma  2  dell'art.  62-bis  della  legge  regionale  n.
41/2006 e successive modificazioni e  integrazioni,  e'  inserito  il
seguente: 
  «2-bis. L'agenzia, per i fini di cui al comma  1,  lettera  a-ter),
predispone annualmente il piano dei controlli definendo  modalita'  e
termini: 
    a)  di  monitoraggio  delle  prestazioni  erogate  dal   Servizio
sanitario   regionale,   che   devono   rispondere   a   criteri   di
appropriatezza e di qualita'; 
    b) di  valutazione  degli  esiti  analitici  delle  funzioni  non
tariffabili rese dagli erogatori pubblici; 
    c) dei controlli che le aziende sanitarie locali  sono  tenute  a
svolgere nei confronti dei soggetti privati accreditati; 
    d) delle  proprie  attivita'  di  vigilanza  e  di  verifica  nei
confronti delle aziende sanitarie locali,  degli  IRCCS,  degli  enti
pubblici ed equiparati e degli erogatori privati accreditati.».