Art. 85 
 
                              Sanzioni 
 
  1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua
pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in
misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica
la sanzione di cui all'art. 17 del regio decreto n. 1775/1933. 
  2. La sanzione prevista  dall'art.  15  della  legge  regionale  n.
80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente  sanzionati
ai sensi del comma 1: 
    a) mancata osservanza delle  prescrizioni  di  cui  all'art.  10,
commi 7 e 8; 
    b)  mancata  osservanza  delle  prescrizioni  e  degli   obblighi
contenute nel disciplinare di cui all'art. 20 comma 3 e 4; 
    c) omessa o ritardata denuncia di cui all'art. 21, comma 1; 
    d) omessa o ritardata comunicazione di cui all'art. 22, comma 6; 
    e) mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli  23
e 91; 
    f) omessa comunicazione di  cui  all'art.  59  comma  1,  nonche'
omesso o ritardato invio della documentazione di cui al medesimo art.
59 comma 2; 
    g) realizzazione di pozzo diverso dal  domestico  in  assenza  di
autorizzazione ai sensi dell'art. 51; 
    h) mancata osservanza  delle  prescrizioni,  obblighi  e  cautele
stabilite dall'autorizzazione di cui al  art.  51,  comma  3  nonche'
mancato rispetto dei termini di cui all'art. 51, comma 6; 
    i) mancata osservanza  delle  prescrizioni,  obblighi  e  cautele
stabilite nel disciplinare di concessione di  cui  all'art.  54,  non
rientranti nelle ipotesi  di  cui  alla  lettera  l)  fermo  restando
l'ipotesi di decadenza nei casi di cui all'art. 76  comma  1  lettera
a); 
    l)  mancata  rispondenza  delle  modalita'  di  esercizio   delle
concessioni agli elementi di cui all'art. 87, comma 1, fermo restando
l'ipotesi di decadenza di cui al comma 2 dello stesso articolo; 
  3. Resta comunque  ferma  l'applicazione  delle  sanzioni  previste
dalla  normativa  nazionale  e  regionale  per  la  violazione  delle
disposizioni del presente regolamento non  sanzionate  ai  sensi  dei
comma 1 e 2. 
  4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento
con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'art. 4, comma
2 della legge regionale 28 dicembre  2000,  n.  81  (Disposizioni  in
materia di  sanzioni  amministrative)  sono  definiti  indirizzi  per
l'esercizio della funzioni  di  sanzionamento  amministrativo  e  per
l'applicazione  di  sanzioni,  nel  rispetto  dei  criteri   generali
stabiliti dall'art. 11 della medesima legge n. 81/2000.