Art. 85 Sanzioni 1. In caso di violazione del divieto di derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo o concessorio o in misura superiore a quanto stabilito nel titolo rilasciato, si applica la sanzione di cui all'art. 17 del regio decreto n. 1775/1933. 2. La sanzione prevista dall'art. 15 della legge regionale n. 80/2015 si applica nei seguenti casi, se non diversamente sanzionati ai sensi del comma 1: a) mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 10, commi 7 e 8; b) mancata osservanza delle prescrizioni e degli obblighi contenute nel disciplinare di cui all'art. 20 comma 3 e 4; c) omessa o ritardata denuncia di cui all'art. 21, comma 1; d) omessa o ritardata comunicazione di cui all'art. 22, comma 6; e) mancata osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 91; f) omessa comunicazione di cui all'art. 59 comma 1, nonche' omesso o ritardato invio della documentazione di cui al medesimo art. 59 comma 2; g) realizzazione di pozzo diverso dal domestico in assenza di autorizzazione ai sensi dell'art. 51; h) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite dall'autorizzazione di cui al art. 51, comma 3 nonche' mancato rispetto dei termini di cui all'art. 51, comma 6; i) mancata osservanza delle prescrizioni, obblighi e cautele stabilite nel disciplinare di concessione di cui all'art. 54, non rientranti nelle ipotesi di cui alla lettera l) fermo restando l'ipotesi di decadenza nei casi di cui all'art. 76 comma 1 lettera a); l) mancata rispondenza delle modalita' di esercizio delle concessioni agli elementi di cui all'art. 87, comma 1, fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al comma 2 dello stesso articolo; 3. Resta comunque ferma l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale per la violazione delle disposizioni del presente regolamento non sanzionate ai sensi dei comma 1 e 2. 4. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con deliberazione di Giunta, da adottarsi ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) sono definiti indirizzi per l'esercizio della funzioni di sanzionamento amministrativo e per l'applicazione di sanzioni, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'art. 11 della medesima legge n. 81/2000.