Art. 96 
 
                 Albo delle associazioni senza scopo 
                   di lucro che organizzano viaggi 
 
  1. E'  istituito,  presso  la  competente  struttura  della  Giunta
regionale,  l'albo  delle  associazioni  senza  scopo  di  lucro,   a
carattere regionale o nazionale, con  rappresentanza  sul  territorio
regionale, che possono svolgere in modo continuativo,  esclusivamente
per i propri associati, attivita'  di  organizzazione  e  vendita  di
viaggi, soggiorni, gite ed escursioni. 
  2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale le associazioni
senza scopo di lucro con finalita' ricreative, culturali,  religiose,
sociali che abbiano in Toscana un numero  di  soci  non  inferiore  a
diecimila, ovvero una presenza organizzata in almeno tre province,  a
condizione,  in  quest'ultimo  caso,  che  le  associazioni  medesime
risultino costituite da almeno tre anni e dimostrino di avere svolto,
per lo stesso periodo, attivita' continuativa; lo  statuto  di  dette
associazioni deve prevedere organi democraticamente eletti. 
  3. Le associazioni che intendono essere iscritte all'albo regionale
presentano domanda alla competente struttura della Giunta  regionale,
specificando: 
    a) la sede legale dell'associazione; 
    b)   le   complete   generalita'   del   legale    rappresentante
dell'associazione; 
    c) il possesso dei requisiti di cui al comma 2, che costituiscono
titolo per l'iscrizione all'albo. 
  4.  Alla   domanda   di   iscrizione   e'   allegato   lo   statuto
dell'associazione. 
  5. L'iscrizione all'albo decorre dal sessantesimo giorno successivo
alla presentazione della domanda. 
  6. Le attivita' di cui al comma 1 possono essere  svolte  anche  da
parte delle articolazioni territoriali  delle  associazioni  iscritte
all'albo regionale. In tal caso alla domanda di cui  al  comma  3  e'
allegato l'elenco delle articolazioni territoriali  accreditate,  con
l'indicazione del legale rappresentante di ciascuna di esse. 
  7. Le insegne poste all'ingresso degli  uffici,  anche  decentrati,
nei  quali  vengono  organizzate  le   attivita'   devono   contenere
l'indicazione della riserva ai soli soci dell'associazione.