Art. 97 
 
                      Esercizio dell'attivita' 
                    di organizzazione di viaggio 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 96  sono  tenuti  a  dare  preventiva
comunicazione dell'inizio delle proprie attivita' disciplinate  dalle
norme del presente capo al comune capoluogo di  provincia  competente
per territorio o alla Citta' metropolitana di Firenze, specificando: 
    a) le complete generalita', nonche'  il  possesso  dei  requisiti
soggettivi previsti  dall'art.  11  del  TULPS  approvato  con  regio
decreto n. 773/1931, della  persona  che  assume  la  responsabilita'
organizzativa delle attivita'; 
    b) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 94  da
parte del soggetto che assume la responsabilita' organizzativa  delle
attivita'; 
    c) le attivita' che si intendono esercitare. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1 deve  altresi'  contenere  la
menzione dell'avvenuta stipulazione  della  polizza  assicurativa  di
responsabilita' civile di cui all'art. 91, comma 1, per la  copertura
di rischi derivanti  ai  soci  dalla  partecipazione  alle  attivita'
indicate  nella  comunicazione  medesima.  Il  comune  capoluogo   di
provincia e la Citta' metropolitana di  Firenze  accertano  d'ufficio
l'iscrizione all'albo  di  cui  all'art.  96,  comma  1,  nonche'  il
possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 94 da parte  del
soggetto che assume la responsabilita' organizzativa delle attivita'. 
  3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui
al comma 1 e' comunicata al comune capoluogo di provincia  competente
per territorio o alla Citta' metropolitana di Firenze. 
  4. Il soggetto che assume la  responsabilita'  organizzativa  delle
attivita' e' responsabile  anche  delle  attivita'  esercitate  dalle
eventuali articolazioni territoriali di cui  all'art.  96,  comma  6.
L'attivita' del responsabile organizzativo, che puo' essere svolta da
un  socio,  e'  incompatibile   con   l'attivita'   di   responsabile
organizzativo di altra associazione.  Al  responsabile  organizzativo
non si applica il disposto dell'art. 94, comma 5. 
  5. Nell'esercizio delle attivita' di cui al presente  articolo,  le
associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti  ai  sensi  del
titolo I, capo I del decreto legislativo n. 79/2011.