Art. 97 Esercizio dell'attivita' di organizzazione di viaggio 1. I soggetti di cui all'art. 96 sono tenuti a dare preventiva comunicazione dell'inizio delle proprie attivita' disciplinate dalle norme del presente capo al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Citta' metropolitana di Firenze, specificando: a) le complete generalita', nonche' il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 11 del TULPS approvato con regio decreto n. 773/1931, della persona che assume la responsabilita' organizzativa delle attivita'; b) il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 94 da parte del soggetto che assume la responsabilita' organizzativa delle attivita'; c) le attivita' che si intendono esercitare. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve altresi' contenere la menzione dell'avvenuta stipulazione della polizza assicurativa di responsabilita' civile di cui all'art. 91, comma 1, per la copertura di rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attivita' indicate nella comunicazione medesima. Il comune capoluogo di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze accertano d'ufficio l'iscrizione all'albo di cui all'art. 96, comma 1, nonche' il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 94 da parte del soggetto che assume la responsabilita' organizzativa delle attivita'. 3. Ogni variazione relativa al contenuto della comunicazione di cui al comma 1 e' comunicata al comune capoluogo di provincia competente per territorio o alla Citta' metropolitana di Firenze. 4. Il soggetto che assume la responsabilita' organizzativa delle attivita' e' responsabile anche delle attivita' esercitate dalle eventuali articolazioni territoriali di cui all'art. 96, comma 6. L'attivita' del responsabile organizzativo, che puo' essere svolta da un socio, e' incompatibile con l'attivita' di responsabile organizzativo di altra associazione. Al responsabile organizzativo non si applica il disposto dell'art. 94, comma 5. 5. Nell'esercizio delle attivita' di cui al presente articolo, le associazioni senza scopo di lucro stipulano contratti ai sensi del titolo I, capo I del decreto legislativo n. 79/2011.