Art. 99 
 
                       Uffici di biglietteria 
 
  1.  Non  e'  soggetta  alle  norme  contenute  nel  presente   capo
l'apertura al pubblico  degli  uffici  delle  compagnie  aeree  e  di
navigazione, nonche' delle altre imprese di  trasporto  operanti  nel
territorio  della   Toscana,   purche'   l'attivita'   sia   limitata
all'emissione  e  alla  vendita   dei   biglietti   della   compagnia
rappresentata  e  non  comporti  anche  l'organizzazione  di  viaggi,
soggiorni, crociere, gite ed escursioni  comprendenti  prestazioni  e
servizi resi oltre il  servizio  di  trasporto;  in  tal  caso  dette
imprese sono soggette a quanto previsto dall'art. 98. 
  2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta  nel  presente  capo
gli uffici la cui attivita' si  limiti  alla  vendita  di  titoli  di
viaggio dei servizi di trasporto pubblico.