Art. 99 Uffici di biglietteria 1. Non e' soggetta alle norme contenute nel presente capo l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonche' delle altre imprese di trasporto operanti nel territorio della Toscana, purche' l'attivita' sia limitata all'emissione e alla vendita dei biglietti della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto; in tal caso dette imprese sono soggette a quanto previsto dall'art. 98. 2. Non sono soggetti alla disciplina contenuta nel presente capo gli uffici la cui attivita' si limiti alla vendita di titoli di viaggio dei servizi di trasporto pubblico.