Art. 74 Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi e' esercitata, salvo quanto previsto all'art. 67 per il territorio a caccia programmata e all'art. 69 per gli istituti privati, dai cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale. 2. La caccia di selezione nelle aree vocate e' esercitata esclusivamente in forma individuale, con i sistemi della cerca e dell'aspetto, senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da traccia abilitati ENCI condotti a guinzaglio dal rispettivo conduttore abilitato, e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.