Art. 74 
 
Esercizio della caccia di selezione a cervidi e bovidi (articoli 4  e
                        6 della l.r. 10/2016) 
 
  1. La caccia di selezione a cervidi e bovidi e'  esercitata,  salvo
quanto previsto all'art. 67 per il territorio a caccia programmata  e
all'art. 69 per gli istituti  privati,  dai  cacciatori  abilitati  e
iscritti nell'apposito registro regionale. 
  2.  La  caccia  di  selezione  nelle  aree  vocate  e'   esercitata
esclusivamente in forma individuale, con  i  sistemi  della  cerca  e
dell'aspetto, senza l'uso dei cani, ad eccezione dei cani da  traccia
abilitati  ENCI  condotti  a  guinzaglio  dal  rispettivo  conduttore
abilitato, e con l'esclusione di qualsiasi forma di battuta.