Art. 75 
 
Caccia di selezione a cervidi e  bovidi  nelle  aree  vocate  gestite
                dagli ATC (art. 6 della l.r. 10/2016) 
 
  1. I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia  ai  sensi
dell'art.  28,  comma  3,  lettera  c)  della  l.r.  3/1994   possono
iscriversi ed effettuare la caccia di selezione ad un solo  distretto
posto in area vocata, per ciascuna specie e per ciascun ATC nel quale
sono iscritti, sia come residenza venatoria, sia come ulteriore ATC. 
  2. Gli ATC  prevedono  nei  propri  disciplinari  le  modalita'  di
accesso  ai  distretti  di  propria  competenza,   e   le   attivita'
obbligatorie necessarie  per  esercitare  la  gestione  venatoria  di
ciascuna specie. Gli ATC possono sospendere l'accesso ai distretti  a
cacciatori che abbiano  commesso  irregolarita'  nella  gestione,  ai
sensi di quanto previsto  da  specifico  disciplinare  approvato  dal
comitato di gestione. 
  3. Il comitato di gestione dell'ATC assegna  ad  ogni  distretto  i
cacciatori di selezione  abilitati  privilegiando  coloro  che  hanno
effettuato l'opzione ai sensi dell' art.  28,  comma  3,  lettera  d)
della l.r. 3/1994 in proporzione  al  numero  dei  capi  prelevabili,
della superficie e delle caratteristiche ambientali del  distretto  e
delle effettive esigenze gestionali. Nel piano  faunistico  venatorio
regionale  sono  indicati  i  criteri  per  la  determinazione  della
saturazione dei distretti per la caccia al capriolo. 
  4. Il comitato di gestione  destina  la  cessione  dei  diritti  di
caccia di una quota non inferiore  al  20  per  cento  di  cervidi  e
bovidi, abbattibili con la caccia di  selezione,  ai  cacciatori  del
distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria  o  non
iscritti o non  abilitati  accompagnati  da  cacciatori  iscritti  al
distretto. I capi che non sono stati ceduti all'inizio del periodo di
prelievo annuale, devono comunque essere ripartiti tra  i  cacciatori
del distretto. 
  5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili armi a canna rigata
a caricamento singolo manuale  o  a  ripetizione  semiautomatica,  di
calibro non inferiore a  5,6  millimetri,  con  bossolo  a  vuoto  di
altezza non inferiore a 40 millimetri. E' altresi' ammesso  l'uso  di
fucili a due o tre canne,  con  l'obbligo  dell'uso  esclusivo  della
canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata  per  il  prelievo  selettivo
deve essere munita di ottica di puntamento. 
  6. Per ciascuna specie sono ammessi i seguenti calibri minimi: 
    a) capriolo  calibro  minimo  utilizzabile  5,6  millimetri,  con
bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri; 
    b) muflone calibro minimo utilizzabile 6 millimetri; 
    c) daino calibro minimo utilizzabile 6 millimetri; 
    d) cervo calibro minimo utilizzabile 7 millimetri o 270 millesimi
di pollice; 
    e) cinghiale calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri. 
  7.  E'  altresi'  utilizzabile  l'arco,  comunque  di  potenza  non
inferiore a 40 libbre standard AMO per il capriolo e 50 libbre per le
altre specie, con allungo di 28 pollici e frecce dotate  di  punta  a
lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri. 
  8. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto  il  cacciatore  deve
apporre un  contrassegno  numerato,  rilasciato  dall'ATC,  prima  di
rimuoverlo dal luogo di abbattimento. 
  9. L'ATC dispone le modalita' di prenotazione e comunicazione delle
uscite di caccia, dell'utilizzo dei punti e percorsi di  tiro  e  dei
settori di prelievo, di raccolta e comunicazione  dei  dati  relativi
alle uscite e di controllo dei capi abbattuti. 
  10. Con riferimento al recupero dei capi feriti  e  alle  verifiche
sui capi abbattuti si applica quanto previsto agli articoli 70 e 71.