Art. 75 Caccia di selezione a cervidi e bovidi nelle aree vocate gestite dagli ATC (art. 6 della l.r. 10/2016) 1. I cacciatori che hanno effettuato l'opzione di caccia ai sensi dell'art. 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 possono iscriversi ed effettuare la caccia di selezione ad un solo distretto posto in area vocata, per ciascuna specie e per ciascun ATC nel quale sono iscritti, sia come residenza venatoria, sia come ulteriore ATC. 2. Gli ATC prevedono nei propri disciplinari le modalita' di accesso ai distretti di propria competenza, e le attivita' obbligatorie necessarie per esercitare la gestione venatoria di ciascuna specie. Gli ATC possono sospendere l'accesso ai distretti a cacciatori che abbiano commesso irregolarita' nella gestione, ai sensi di quanto previsto da specifico disciplinare approvato dal comitato di gestione. 3. Il comitato di gestione dell'ATC assegna ad ogni distretto i cacciatori di selezione abilitati privilegiando coloro che hanno effettuato l'opzione ai sensi dell' art. 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 in proporzione al numero dei capi prelevabili, della superficie e delle caratteristiche ambientali del distretto e delle effettive esigenze gestionali. Nel piano faunistico venatorio regionale sono indicati i criteri per la determinazione della saturazione dei distretti per la caccia al capriolo. 4. Il comitato di gestione destina la cessione dei diritti di caccia di una quota non inferiore al 20 per cento di cervidi e bovidi, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto. I capi che non sono stati ceduti all'inizio del periodo di prelievo annuale, devono comunque essere ripartiti tra i cacciatori del distretto. 5. Per la caccia di selezione sono utilizzabili armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. E' altresi' ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento. 6. Per ciascuna specie sono ammessi i seguenti calibri minimi: a) capriolo calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri; b) muflone calibro minimo utilizzabile 6 millimetri; c) daino calibro minimo utilizzabile 6 millimetri; d) cervo calibro minimo utilizzabile 7 millimetri o 270 millesimi di pollice; e) cinghiale calibro minimo utilizzabile 5,6 millimetri. 7. E' altresi' utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 40 libbre standard AMO per il capriolo e 50 libbre per le altre specie, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri. 8. Su ogni capo di cervidi e bovidi abbattuto il cacciatore deve apporre un contrassegno numerato, rilasciato dall'ATC, prima di rimuoverlo dal luogo di abbattimento. 9. L'ATC dispone le modalita' di prenotazione e comunicazione delle uscite di caccia, dell'utilizzo dei punti e percorsi di tiro e dei settori di prelievo, di raccolta e comunicazione dei dati relativi alle uscite e di controllo dei capi abbattuti. 10. Con riferimento al recupero dei capi feriti e alle verifiche sui capi abbattuti si applica quanto previsto agli articoli 70 e 71.