Art. 67 
 
                Composizione della Giunta provinciale 
 
  1.  La  Giunta  provinciale  e'  composta  dal   presidente   della
Provincia, dai vicepresidenti ai sensi  dell'art.  50  dello  Statuto
speciale e dagli assessori. 
  2. Il presidente della Provincia sceglie il vicepresidente chiamato
a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. 
  3. La Giunta provinciale e' composta,  oltre  al  presidente  della
Provincia, da almeno sette e non piu' di  dieci  componenti.  La  sua
composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi  linguistici,
quali sono rappresentati nel  Consiglio  provinciale  all'atto  della
proclamazione degli eletti. Variazioni relative alla consistenza  dei
gruppi   linguistici   rappresentati   nel   Consiglio,   intervenute
successivamente all'elezione  della  Giunta  provinciale,  non  hanno
rilevanza  ai  fini  della  composizione  della  Giunta   provinciale
medesima in carica. 
  4. La Giunta provinciale deve essere composta da rappresentanti  di
entrambi i generi. La rappresentanza del  genere  meno  rappresentato
deve essere garantita almeno proporzionalmente alla  sua  consistenza
in Consiglio provinciale, al  momento  della  sua  costituzione,  con
arrotondamento  all'unita'  inferiore  in  caso  di  cifra   decimale
inferiore a cinquanta e con arrotondamento  all'unita'  superiore  in
caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta. 
  5.  Al  gruppo  linguistico  ladino  puo'  essere  riconosciuta  la
rappresentanza nella Giunta provinciale  anche  in  deroga  alla  sua
consistenza nel Consiglio provinciale. In caso di rappresentanza  del
gruppo  linguistico  ladino  nella  Giunta  provinciale,  i  restanti
incarichi di  governo  spettano  agli  altri  gruppi  linguistici  in
rapporto alla loro consistenza nel Consiglio provinciale. 
  6.  La  Giunta  provinciale  esercita  collegialmente  le   proprie
funzioni e, nel rispetto  delle  prerogative  statutarie  dei  gruppi
linguistici, delibera collegialmente a maggioranza dei voti.