Art. 67 Composizione della Giunta provinciale 1. La Giunta provinciale e' composta dal presidente della Provincia, dai vicepresidenti ai sensi dell'art. 50 dello Statuto speciale e dagli assessori. 2. Il presidente della Provincia sceglie il vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. 3. La Giunta provinciale e' composta, oltre al presidente della Provincia, da almeno sette e non piu' di dieci componenti. La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quali sono rappresentati nel Consiglio provinciale all'atto della proclamazione degli eletti. Variazioni relative alla consistenza dei gruppi linguistici rappresentati nel Consiglio, intervenute successivamente all'elezione della Giunta provinciale, non hanno rilevanza ai fini della composizione della Giunta provinciale medesima in carica. 4. La Giunta provinciale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi. La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio provinciale, al momento della sua costituzione, con arrotondamento all'unita' inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unita' superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta. 5. Al gruppo linguistico ladino puo' essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale anche in deroga alla sua consistenza nel Consiglio provinciale. In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza nel Consiglio provinciale. 6. La Giunta provinciale esercita collegialmente le proprie funzioni e, nel rispetto delle prerogative statutarie dei gruppi linguistici, delibera collegialmente a maggioranza dei voti.