Art. 70 Incompatibilita' dei componenti la Giunta provinciale non appartenenti al Consiglio provinciale 1. Agli assessori non appartenenti al Consiglio provinciale si applicano le cause di non candidabilita', ineleggibilita' e incompatibilita' previste nella parte II, titolo III, ivi comprese le rispettive eccezioni. 2. L'accertamento della sussistenza di una causa di incompatiblita' compete alla commissione di convalida del Consiglio provinciale. Ai fini dell'accertamento di un'eventuale incompatibilita', gli assessori non appartenenti al Consiglio provinciale trasmettono al presidente del Consiglio provinciale entro quindici giorni dall'elezione l'elenco delle cariche e delle funzioni ricoperte nonche' delle attivita' svolte. In caso di successiva assunzione delle cariche e degli uffici o di inizio successivo delle attivita', la trasmissione deve aver luogo entro quindici giorni dall'assunzione stessa o dall'inizio stesso. Trovano applicazione le disposizioni del regolamento interno del Consiglio provinciale in materia.