Art. 70 
 
Incompatibilita'   dei   componenti   la   Giunta   provinciale   non
                appartenenti al Consiglio provinciale 
 
  1. Agli assessori non  appartenenti  al  Consiglio  provinciale  si
applicano  le  cause  di  non   candidabilita',   ineleggibilita'   e
incompatibilita' previste nella parte II, titolo III, ivi comprese le
rispettive eccezioni. 
  2. L'accertamento della sussistenza di una causa di incompatiblita'
compete alla commissione di convalida del Consiglio  provinciale.  Ai
fini  dell'accertamento   di   un'eventuale   incompatibilita',   gli
assessori non appartenenti al Consiglio  provinciale  trasmettono  al
presidente  del   Consiglio   provinciale   entro   quindici   giorni
dall'elezione l'elenco  delle  cariche  e  delle  funzioni  ricoperte
nonche' delle attivita' svolte.  In  caso  di  successiva  assunzione
delle cariche e degli uffici o di inizio successivo delle  attivita',
la trasmissione deve aver luogo entro quindici giorni dall'assunzione
stessa o dall'inizio stesso. Trovano applicazione le disposizioni del
regolamento interno del Consiglio provinciale in materia.