Art. 71 
 
         Cessazione dalla carica di assessore - Sostituzione 
 
  1. Qualora singoli componenti della Giunta dovessero cessare  dalla
carica a seguito di decadenza, morte, dimissioni, approvazione di una
mozione  di  sfiducia  individuale  o  altra  causa,   il   Consiglio
provinciale procede entro  novanta  giorni  alla  sostituzione  degli
stessi, su  proposta  del  presidente  della  Provincia,  secondo  le
modalita' di cui all'art. 68, in quanto applicabili.