Art. 71 Cessazione dalla carica di assessore - Sostituzione 1. Qualora singoli componenti della Giunta dovessero cessare dalla carica a seguito di decadenza, morte, dimissioni, approvazione di una mozione di sfiducia individuale o altra causa, il Consiglio provinciale procede entro novanta giorni alla sostituzione degli stessi, su proposta del presidente della Provincia, secondo le modalita' di cui all'art. 68, in quanto applicabili.