Art. 180 
 
            Ripartizione dei posti secondo la consistenza 
                       dei gruppi linguistici 
 
  1. I posti dei ruoli  o  degli  organici  comunque  denominati  del
personale dei comuni, loro consorzi o  aziende,  della  provincia  di
Bolzano, nonche' degli enti pubblici dipendenti dalla  regione  o  il
cui ordinamento  rientra  nella  sua  competenza  legislativa,  anche
delegata,  e  relative  aziende  anche  a  ordinamento  autonomo   in
provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali
o  per  categorie,  secondo  il  titolo  di  studio  prescritto   per
accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti  a  ciascuno  dei
tre gruppi  linguistici  in  rapporto  alla  consistenza  dei  gruppi
stessi,  quale  risulta  dalle  dichiarazioni  di  appartenenza  rese
nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione,  con  riferimento
all'ambito territoriale, rispettivamente, del singolo  comune  per  i
comuni,  del  comune  o  dei  comuni  proprietari  per  le   aziende,
dell'insieme dei singoli comuni per i consorzi costituiti da comuni. 
  2. Negli enti consortili e per le aziende consortili produttori  di
energia  elettrica  si  tiene  conto  altresi',  per  la   assunzione
proporzionale del personale, della popolazione residente  nei  comuni
in cui esistono impianti per la produzione di rispettiva proprieta'.