Art. 180 Ripartizione dei posti secondo la consistenza dei gruppi linguistici 1. I posti dei ruoli o degli organici comunque denominati del personale dei comuni, loro consorzi o aziende, della provincia di Bolzano, nonche' degli enti pubblici dipendenti dalla regione o il cui ordinamento rientra nella sua competenza legislativa, anche delegata, e relative aziende anche a ordinamento autonomo in provincia di Bolzano, considerati per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione, con riferimento all'ambito territoriale, rispettivamente, del singolo comune per i comuni, del comune o dei comuni proprietari per le aziende, dell'insieme dei singoli comuni per i consorzi costituiti da comuni. 2. Negli enti consortili e per le aziende consortili produttori di energia elettrica si tiene conto altresi', per la assunzione proporzionale del personale, della popolazione residente nei comuni in cui esistono impianti per la produzione di rispettiva proprieta'.